Art. 3 
 
  1. L'agevolazione complessivamente accordata per il progetto  PUSH:
«Public Space in European Social Housing» e' pari a euro 105.000,00. 
  2. Le risorse nazionali  necessarie  per  gli  interventi,  di  cui
all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in  euro  83.237,51
nella forma di contributo nella spesa,  in  favore  del  beneficiario
Universita' degli  Studi  di  Napoli  Federico  II,  a  valere  sulle
disponibilita'  del  Fondo  per  gli   investimenti   nella   ricerca
scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2017, giusta  riparto  con
decreto  n.  208  del   5   aprile   2017,   emanato   dal   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  3. Le erogazioni  dei  contributi  sono  subordinate  all'effettiva
disponibilita' delle risorse a valere sul FIRST  2017,  in  relazione
alle quali, ove perente, si richiedera' la riassegnazione, secondo lo
stato di  avanzamento  lavori,  avendo  riguardo  alle  modalita'  di
rendicontazione. 
  4. Ad integrazione delle risorse di cui  al  comma  2,  il  MUR  si
impegna a trasferire  al  beneficiario  Universita'  degli  Studi  di
Napoli Federico  II  il  co-finanziamento  europeo  previsto  per  il
progetto, pari a euro 21.762,49 ove detto importo venga  versato  dal
coordinatore  della  ERA-NET  Cofund   HERA-JRP-PS   sul   conto   di
contabilita' speciale 5944 IGRUE, intervento relativo  all'iniziativa
PUSH: «Public Space in European Social Housing», cosi' come  previsto
dal  contratto  769478  fra  la  Commissione  europea  e  i   partner
dell'ERA-NET Cofund HERA-JRP-PS, tra i quali il MIUR, ora MUR, ed ove
tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo  vengano
assolte dal beneficiario. 
  5. Nella fase attuativa, il  MUR  puo'  valutare  la  rimodulazione
delle attivita' progettuali per variazioni rilevanti,  non  eccedenti
il cinquanta  per  cento,  in  caso  di  sussistenza  di  motivazioni
tecnico-scientifiche    o    economico-finanziarie    di    carattere
straordinario, acquisito  il  parere  dell'esperto  scientifico.  Per
variazioni inferiori al venti per cento del  valore  delle  attivita'
progettuali del  raggruppamento  nazionale,  il  MUR  si  riserva  di
provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto  scientifico
con riguardo alle  casistiche  ritenute  maggiormente  complesse.  Le
richieste  variazioni,  come  innanzi  articolate,  potranno   essere
autorizzate solo se previamente approvate in sede  internazionale  da
parte della Struttura di gestione del programma. 
  6. Le attivita' connesse con la realizzazione del progetto dovranno
concludersi entro  il  termine  indicato  nella  scheda  allegata  al
presente  decreto  (allegato  1),  fatte  salve  eventuali   proroghe
approvate dalla Eranet Cofund e dallo scrivente Ministero, e comunque
mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.