IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale che e' alimentato con
una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei
comuni, di cui all'art. 1, commi 738 e seguenti della legge 27
dicembre 2019, n. 160, definita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo
accordo da sancire presso la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali;
Visto l'art. 1, comma 448, della legge n. 232 del 2016, secondo il
quale la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma
380-ter dell'art. 1 della citata legge n. 228 del 2012, al netto
dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria (IMU) di
spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti
finanziari, e' stabilita in euro 6.213.684.364,87 a decorrere
dall'anno 2020, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota
dell'IMU, di spettanza dei comuni, eventualmente variata della quota
derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la
metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;
Visto l'art. 1, comma 850, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il
quale dispone che, a decorrere dall'anno 2020, la dotazione del Fondo
di solidarieta' comunale di cui al comma 448 dell'art. 1 della legge
11 dicembre 2016, n. 232, e' ridotta di 14,171 milioni di euro annui
in conseguenza della minore esigenza di ristoro ai comuni delle
minori entrate TASI di cui ai commi da 738 a 783 dell'art. 1 della
legge n. 160 del 2019;
Visto l'art. 1, comma 449, lettere da a) a d-ter), della legge n.
232 del 2016, in base al quale che il Fondo di solidarieta' comunale
di cui al comma 448 e':
a) ripartito, quanto a euro 3.753.279.000 tra i comuni
interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo
per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante
dall'applicazione dei commi da 10 a 16, e dei commi 53 e 54 dell'art.
1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) ripartito, nell'importo massimo di 66 milioni di euro, tra i
comuni per i quali il riparto dell'importo di cui alla lettera a) non
assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale importo
e' ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al
precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;
c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente
incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e
della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni
connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle
regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e
il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i
predetti comuni sulla base della differenza tra le capacita' fiscali
e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i
fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a
quello di riferimento. La quota di cui al periodo precedente e'
incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere
il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030. Ai fini della
determinazione della predetta differenza la Commissione tecnica per i
fabbisogni standard, di cui alla legge n. 208 del 2015, propone la
metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche
attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e
dalle capacita' fiscali standard. Tale metodologia e' recepita nel
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451
dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016. L'ammontare complessivo
della capacita' fiscale perequabile dei comuni delle regioni a
statuto ordinario e' determinata in misura pari al 50 per cento
dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da perequare sino
all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la predetta quota e'
incrementata del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore del
100 per cento a decorrere dall'anno 2029. La restante quota, sino
all'anno 2029, e', invece, distribuita assicurando a ciascun comune
un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del
Fondo di solidarieta' comunale dell'anno precedente, eventualmente
rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della
quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo
periodo;
d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente incrementati
della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota
dell'IMU di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti
finanziari, ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo
e' ripartito assicurando a ciascun comune una somma pari
all'ammontare algebrico del medesimo Fondo di solidarieta' comunale
dell'anno precedente, eventualmente rettificato, variata in misura
corrispondente alla variazione del Fondo di solidarieta' comunale
complessivo;
d-bis) per gli anni dal 2018 al 2021, ripartito, nel limite
massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano,
successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450
dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, una variazione negativa
della dotazione del Fondo di solidarieta' comunale per effetto
dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera c), in
misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa;
d-ter) destinato, nel limite massimo di euro 5.500.000 annui a
decorrere dall'anno 2020, ai comuni fino a 5.000 abitanti che,
successivamente all'applicazione dei criteri di cui alle lettere da
a) a d-bis), presentino un valore negativo del Fondo di solidarieta'
comunale. Il contributo di cui al periodo precedente e' attribuito
sino a concorrenza del valore negativo del Fondo di solidarieta'
comunale, al netto della quota di alimentazione del fondo stesso, e,
comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per ciascun comune. In
caso di insufficienza delle risorse il riparto avviene in misura
proporzionale al valore negativo del Fondo di solidarieta' comunale
considerando come valore massimo ammesso a riparto l'importo negativo
di euro 100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse e' destinata a
incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis);
Visto che l'art. 1, comma 551, della legge n. 160 del 2019, dispone
che, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, il Fondo di
solidarieta' comunale e' incrementato di 2 milioni di euro annui e
che si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge,
a stabilire le misure di attuazione dello stesso comma al fine di
ridurre per i comuni montani con popolazione inferiore a 5.000
abitanti, nei limiti del predetto stanziamento, l'importo che gli
stessi hanno l'obbligo di versare per alimentare il Fondo di
solidarieta' comunale mediante una quota dell'imposta municipale
propria;
Visto che, ai sensi dell'art. 1, comma 783, della citata legge n.
160 del 2019, ai fini del riparto del Fondo di solidarieta' comunale
resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 449, lettera a), della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di ristoro ai comuni per
il mancato gettito IMU e TASI derivante dall'applicazione dei commi
da 10 a 16, 53 e 54 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
e che restano altresi' fermi gli effetti delle previgenti
disposizioni in materia di IMU e TASI sul Fondo di solidarieta'
comunale;
Visto, altresi', che i commi 848 e 849, dell'art. 1 della legge n.
160 del 2019 dispongono che la dotazione del Fondo di solidarieta'
comunale di cui al comma 448 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016,
tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 8 dell'art. 47 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' incrementata di 100 milioni di
euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel
2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a
decorrere dal 2024, destinati a specifiche esigenze di correzione nel
riparto del Fondo di solidarieta' comunale e che, per l'anno 2020, i
comuni beneficiari nonche' i criteri e le modalita' di riparto delle
risorse sono stabiliti con un apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro il 31 gennaio 2020 previa intesa in Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali;
Visti i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per
i fabbisogni standard nella seduta del 24 luglio 2019;
Considerata la metodologia di neutralizzazione della componente
«raccolta e smaltimento rifiuti» nel calcolo del Fondo di
solidarieta' comunale 2020 approvata nella seduta del 15 ottobre 2019
dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30
ottobre 2018 concernente l'adozione della stima delle capacita'
fiscali 2019 per singolo comune delle regioni a statuto ordinario,
rideterminata tenendo conto dei mutamenti normativi intervenuti, del
tax gap nonche' della variabilita' dei dati assunti a riferimento;
Visto l'art. 1, comma 450, della legge n. 232 del 2016 il quale
stabilisce che: «Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, nel caso in cui l'applicazione dei criteri di riparto di
cui alla lettera c) del comma 449 determini una variazione delle
risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore a +4 per
cento o inferiore a -4 per cento rispetto all'ammontare delle risorse
storiche di riferimento, si puo' applicare un correttivo finalizzato
a limitare le predette variazioni. Le risorse di riferimento sono
definite dai gettiti dell'IMU e della TASI, entrambi valutati ad
aliquota di base, e dalla dotazione netta del Fondo di solidarieta'
comunale. Per il calcolo delle risorse storiche di riferimento la
dotazione netta del Fondo di solidarieta' comunale e' calcolata
considerando pari a zero la percentuale di applicazione della
differenza tra capacita' fiscali e fabbisogni standard di cui alla
lettera c) del comma 449. Ai fini di cui al primo periodo,
nell'ambito del Fondo di solidarieta' comunale, e' costituito un
accantonamento alimentato dai comuni che registrano un incremento
delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore al 4
per cento. I predetti enti contribuiscono in modo proporzionale
all'accantonamento in misura non superiore all'eccedenza di risorse
rispetto alla soglia del 4 per cento e, comunque, nel limite
complessivo delle risorse necessarie per ridurre le variazioni
negative dei comuni con una perdita superiore al 4 per cento. Il
predetto accantonamento e' ripartito proporzionalmente tra i comuni
che registrano una riduzione delle risorse complessive rispetto
all'anno precedente superiore al 4 per cento nei limiti delle risorse
accantonate.»;
Visto l'art. 1, comma 451, della legge n. 232 del 2016 il quale
prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere
tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita
ai sensi dell'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire
in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il 15
ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e da emanare
entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento,
sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarieta'
comunale di cui al comma 449. In caso di mancato accordo, il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo
precedente e', comunque, emanato entro il 15 novembre dell'anno
precedente a quello di riferimento;
Visto l'art. 1, comma 452, della legge n. 232 del 2016 il quale
prevede che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al comma 451, puo' essere previsto un accantonamento sul Fondo
di solidarieta' comunale nell'importo massimo di 15 milioni di euro,
da destinare per eventuali conguagli a singoli comuni derivanti da
rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del fondo. Le
rettifiche decorrono dall'anno di riferimento del Fondo di
solidarieta' comunale cui si riferiscono. Gli accantonamenti di cui
al primo periodo non utilizzati sono destinati all'incremento dei
contributi straordinari di cui all'art. 15, comma 3, del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante il
versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la successiva
riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'interno;
Visto l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali l'11 dicembre 2019, ai sensi del comma 451 dell'art.
1 della legge n. 232 del 2016;
Visto il parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni
standard del 9 gennaio 2020;
Vista l'informativa resa dal Ministero dell'interno in seno alla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 27
febbraio 2020;
Vista la legge 5 dicembre 2017, n. 182, che prevede che il Comune
di Sappada e' distaccato dalla Regione Veneto e aggregato alla
Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della Provincia di Udine a
decorrere dalla data del 16 dicembre 2017;
Considerato, pertanto, che nei confronti del Comune di Sappada, a
decorrere dalla predetta data del 16 dicembre 2017, al pari di tutti
i comuni ricadenti nel territorio della Regione Friuli-Venezia
Giulia, non trova applicazione il quadro normativo relativo al Fondo
di solidarieta' comunale:
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'interno;
Decreta:
Art. 1
Composizione del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2020
1. Per l'anno 2020 il Fondo di solidarieta' comunale e' composto:
a) dalla quota assicurata attraverso una quota dell'imposta
municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, pari a
2.768.800.000,00 euro incrementata dell'ulteriore quota dell'IMU
derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la
metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;
b) dalla quota di cui all'art. 1, comma 449, lettera d-bis),
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di euro
25.000.000;
c) dalla quota di cui all'art. 1, comma 449, lettera a), della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari ad euro 3.753.279.000;
d) dalla quota di cui l'art. 1, comma 449, lettera d-ter), della
citata legge n. 232 del 2016, pari a euro 5.500.000;
2. Per l'anno 2020 a valere sulla quota di cui al comma 1, lettera
a) e' prededotto il contributo, sino all'importo massimo di euro
64.740.376,50, destinato alle finalita' di cui all'art. 1, comma 449,
lettera b), della legge n. 232 del 2016.