Art. 10 Erogazioni di risorse per l'anno 2020 1. Per l'anno 2020, il Ministero dell'interno, Direzione Centrale della finanza locale, provvede a erogare a ciascun comune quanto attribuito a titolo di Fondo di solidarieta' comunale in base all'art. 8, al netto delle detrazioni di cui all'art. 9, in due rate da corrispondere entro i mesi di maggio e ottobre 2020, di cui la prima pari al 66 per cento, comunque nei limiti della disponibilita' di cassa del capitolo 1365, relativo al Fondo di solidarieta' comunale, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.