Art. 10 
 
 
                Erogazioni di risorse per l'anno 2020 
 
  1. Per l'anno 2020, il Ministero dell'interno,  Direzione  Centrale
della finanza locale, provvede a  erogare  a  ciascun  comune  quanto
attribuito a  titolo  di  Fondo  di  solidarieta'  comunale  in  base
all'art. 8, al netto delle detrazioni di cui all'art. 9, in due  rate
da corrispondere entro i mesi di maggio e ottobre  2020,  di  cui  la
prima pari al 66 per cento, comunque nei limiti della  disponibilita'
di cassa  del  capitolo  1365,  relativo  al  Fondo  di  solidarieta'
comunale,  iscritto  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'interno.