Art. 10
Erogazioni di risorse per l'anno 2020
1. Per l'anno 2020, il Ministero dell'interno, Direzione Centrale
della finanza locale, provvede a erogare a ciascun comune quanto
attribuito a titolo di Fondo di solidarieta' comunale in base
all'art. 8, al netto delle detrazioni di cui all'art. 9, in due rate
da corrispondere entro i mesi di maggio e ottobre 2020, di cui la
prima pari al 66 per cento, comunque nei limiti della disponibilita'
di cassa del capitolo 1365, relativo al Fondo di solidarieta'
comunale, iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'interno.