Art. 11
Operazioni da parte dell'Agenzia delle entrate
1. Per l'anno 2020 gli importi dovuti dai singoli comuni, come
indicati nell'allegato 1 e nell'allegato 4, colonna 5, o derivanti
dall'applicazione dell'art. 9 sono comunicati dal Ministero
dell'interno all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la
quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale
propria riscossa tramite il sistema dei versamenti unitari, di cui
all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La
trattenuta da parte dell'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione
e' effettuata in due rate di pari importo a valere sulle somme
versate in relazione alle scadenze tributarie del 16 giugno e del 16
dicembre 2020. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle
entrate-Struttura di gestione sono versati ad appositi capitoli
dell'entrata del bilancio dello Stato. Ai predetti importi si applica
quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto.
Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 marzo 2020
Il Presidente del Consiglio dei ministri
Conte
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Gualtieri
Il Ministro dell'interno
Lamorgese
Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 566