Art. 3
Riparto della quota del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno
2020 per i comuni delle regioni a statuto ordinario
1. Il riparto della quota del Fondo di solidarieta' comunale
spettante per l'anno 2020 ai comuni delle regioni a statuto ordinario
e' effettuato prendendo come valore di riferimento per ciascun comune
il valore del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2019, come
definito ai sensi dell'art. 1, comma 921, della legge 30 dicembre
2018, n. 145. Il valore di cui al periodo precedente e' rettificato
degli importi derivanti:
a) dagli effetti, per l'anno 2019, delle correzioni puntuali di
cui ai decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze del 21 dicembre 2018 e dell'11 aprile
2019;
b) dall'applicazione per l'anno 2020 delle disposizioni di cui
all'art. 1, commi 436-bis e 436-ter, della legge 23 dicembre 2014, n.
190;
2. In applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della
legge n. 232 del 2016, il 50 per cento della quota del Fondo di
solidarieta' comunale relativa, per l'anno 2020, ai comuni delle
regioni a statuto ordinario, come determinata in base al comma 1 del
presente articolo, e' accantonato e redistribuito ai medesimi comuni
sulla base della differenza tra le capacita' fiscali, considerate
nella misura del 55 per cento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2018 ed i fabbisogni
standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni
standard nella seduta del 24 luglio 2019, ed assoggettati alla
metodologia di neutralizzazione della componente «raccolta e
smaltimento rifiuti» approvata nella seduta della medesima
Commissione del 15 ottobre 2019.
3. Al risultato di cui al comma precedente si applica il correttivo
di cui al comma 450 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016.
4. Per l'anno 2020 l'importo risultante dall'applicazione dei commi
2 e 3 e' rettificato con l'applicazione del correttivo di cui al
comma 449, lettera d-bis) dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016.
5. Per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario il valore
risultante dalle operazioni di calcolo di cui ai commi da 1 a 4 e'
riportato nell'allegato 2.
6. Per i comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dal 2020
i dati di cui al presente articolo si intendono riferiti ai comuni
preesistenti.