Art. 6
Disposizioni per il comune di Mappano
1. A seguito dell'istituzione del comune di Mappano (TO) la quota
del Fondo di solidarieta' comunale spettante per l'anno 2020 a tale
ente locale e' calcolata rideterminando la quota del Fondo di
solidarieta' comunale spettante in base agli articoli 3 e 5 ai comuni
di Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Settimo Torinese e Leini.
2. La rideterminazione di cui al comma 1 e' effettuata ripartendo
tra il comune di Mappano ed i singoli comuni interessati la quota di
Fondo per il 90 per cento sulla base dei dati della popolazione
residente e per il 10 per cento in base all'estensione territoriale.