Art. 7 
 
 
                   Accantonamento per l'anno 2020 
 
  1.  Per  l'anno  2020  e'  costituito  un  accantonamento  di  euro
7.000.000,00 sul Fondo di solidarieta' comunale. 
  2. L'accantonamento di cui al comma 1 e' prioritariamente destinato
alla compensazione del  mancato  recupero  a  carico  del  comune  di
Sappada delle somme di cui  agli  allegati  1  e  2  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018. 
  3. L'accantonamento, al netto delle somme di cui  al  comma  2,  e'
destinato a  eventuali  conguagli  ai  singoli  comuni  derivanti  da
rettifiche dei valori ai fini del presente decreto.  Le  assegnazioni
sono disposte con uno o piu' decreti del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. 
  4.   La   quota   da   imputare   ai   singoli   comuni   ai   fini
dell'accantonamento  e'  calcolata  per  ciascun   comune   in   modo
proporzionale alle risorse di riferimento valide per l'anno 2020,  di
cui all'art. 3, comma 1 ed all'art. 4, comma 1. 
  5. Ai sensi dell'art. 1, comma 452, della legge n. 232 del 2016, le
rettifiche  di  cui  al  comma   3   decorrono   dall'anno   2020   e
l'accantonamento di cui al comma 1, al netto delle somme  di  cui  al
comma 2, non utilizzato e' destinato  all'incremento  dei  contributi
straordinari di cui all'art. 15, comma 3, del testo unico di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.