Art. 7 Accantonamento per l'anno 2020 1. Per l'anno 2020 e' costituito un accantonamento di euro 7.000.000,00 sul Fondo di solidarieta' comunale. 2. L'accantonamento di cui al comma 1 e' prioritariamente destinato alla compensazione del mancato recupero a carico del comune di Sappada delle somme di cui agli allegati 1 e 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018. 3. L'accantonamento, al netto delle somme di cui al comma 2, e' destinato a eventuali conguagli ai singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori ai fini del presente decreto. Le assegnazioni sono disposte con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. 4. La quota da imputare ai singoli comuni ai fini dell'accantonamento e' calcolata per ciascun comune in modo proporzionale alle risorse di riferimento valide per l'anno 2020, di cui all'art. 3, comma 1 ed all'art. 4, comma 1. 5. Ai sensi dell'art. 1, comma 452, della legge n. 232 del 2016, le rettifiche di cui al comma 3 decorrono dall'anno 2020 e l'accantonamento di cui al comma 1, al netto delle somme di cui al comma 2, non utilizzato e' destinato all'incremento dei contributi straordinari di cui all'art. 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.