Art. 8 Determinazione della quota del Fondo di solidarieta' per l'anno 2020 relativa ai singoli comuni 1. Per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, la somma algebrica del valore di cui all'allegato 2, colonna 5 e del valore di cui all'allegato 3, colonna 6, e' riportata nell'allegato 4, colonna 1. 2. Il contributo di cui alla lett. d-ter) del comma 449 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 destinato, nel limite massimo di euro 5.500.000 annui ai comuni fino a 5.000 abitanti, e' ripartito come riportato nell'allegato 4, colonna 2. 3. Gli importi risultanti per i singoli comuni in base ai commi 1 e 2 sono corretti in relazione all'accantonamento di cui all'art. 7, i cui valori per singolo ente sono riportati nell'allegato 4, colonna 3. 4. Il risultato positivo della somma algebrica dei valori di cui all'allegato 4, colonne 1, 2 e 3 determina per i singoli comuni l'importo spettante per l'anno 2020 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale, riportato nell'allegato 4, colonna 4. 5. Il risultato negativo della somma algebrica dei valori di cui all'allegato 4, colonne 1, 2 e 3 determina per i singoli comuni un'ulteriore quota di imposta municipale propria di spettanza dei comuni dovuta per l'anno 2020 a titolo di alimentazione del Fondo di solidarieta' comunale, il cui importo e' riportato nell'allegato 4, colonna 5. In tal caso l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione versa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei singoli comuni pari al predetto importo. 6. Ove l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione non riesca a procedere, in tutto o in parte, ai recuperi di cui al comma 4, i comuni interessati sono tenuti a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno. In caso di mancato versamento da parte del comune entro il 31 dicembre 2020 l'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione provvede al recupero negli anni successivi a valere sui versamenti di entrata a qualunque titolo dovuti al comune.