Art. 2 Disposizioni per le navi passeggeri di bandiera estera 1. Il divieto, alle societa' di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera, di ingresso nei porti italiani previsto dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute del 19 marzo 2020, n. 125, si applica oltre che alle navi in servizio di crociera anche per la sosta inoperosa delle stesse navi passeggeri.