IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, e successive modificazioni; 
  Visto  l'art.  8,  del  decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.  543,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996,
n. 639; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303  e  successive
modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in
particolare l'art. 4; 
  Visto, in particolare, l'art. 7, commi  1,  2  e  3,  del  predetto
decreto-legge n.  303,  del  1999,  secondo  cui  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  individua,  con  propri  decreti,  le  aree
funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola  il
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e
indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono  Ministri
o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il  numero  massimo  degli
Uffici  e  dei  servizi,  restando  l'organizzazione  interna   delle
strutture  medesime  affidata  alle  determinazioni  del   Segretario
generale  o  dei  Ministri  e  Sottosegretari  delegati,  secondo  le
rispettive competenze; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre 2010, recante la  disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, recante  ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in  legge,
con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n.  45,  recante  nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi
sismici del 2016 e del 2017 e, in particolare, l'art. 18-bis; 
  Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in  legge,
con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno  2017,  n.  96,  recante
disposizioni urgenti in  materia  finanziaria,  iniziative  a  favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite  da
eventi sismici e misure per lo sviluppo, e in particolare l'art. 41; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio
2017 recante modifiche al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 1° ottobre 2012, che  ha  istituito  il  Dipartimento  «Casa
Italia» ai sensi dell'art. 18-bis, comma 1 del citato decreto-legge 9
febbraio 2017, n. 8; 
  Visto, in particolare, l'art. 12-bis del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, come  introdotto  dal  citato
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  3  luglio  2017,
relativo al Dipartimento «Casa Italia»; 
  Visto il decreto-legge 24  ottobre  2019,  n.  123,  convertito  in
legge, con modificazioni, dalla  legge  12  dicembre  2019,  n.  156,
recante Disposizioni urgenti per l'accelerazione e  il  completamento
delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,
e, in  particolare,  l'art.  9-undecies  recante  modifiche  all'art.
18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
settembre 2019,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  onorevole  dott.  Riccardo
Fraccaro, e'  delegata  la  firma  dei  decreti,  degli  atti  e  dei
provvedimenti  di  competenza  del  Presidente  del   Consiglio   dei
ministri, ad esclusione  di  quelli  che  richiedono  una  preventiva
deliberazione del Consiglio dei ministri e di  quelli  relativi  alle
attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Ritenuto  necessario  adeguare  l'organizzazione  del  Dipartimento
«Casa Italia» alle modifiche introdotte dal decreto-legge 24  ottobre
2019, n. 123 al citato art. 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017,
n. 8; 
  Informate le organizzazioni sindacali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Modifiche all'art. 12-bis del decreto 
      del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 
 
  1. All'art. 12-bis, del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 1° ottobre 2012, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Il Dipartimento  «Casa
Italia» e' la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area
funzionale relativa  all'esercizio  delle  funzioni  di  indirizzo  e
coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto
«Casa  Italia»  e  delle  funzioni  di  indirizzo   e   coordinamento
dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per  le  attivita'
di ripristino e di  ricostruzione  di  territori  colpiti  da  eventi
calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita'  dell'uomo,
successive agli interventi di protezione civile.»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis.  Le  funzioni
di cui al comma  1  attengono  allo  sviluppo,  all'ottimizzazione  e
all'integrazione  degli  strumenti  finalizzati  alla  cura  e   alla
valorizzazione  del  territorio  e  delle  aree  urbane  nonche'  del
patrimonio  abitativo,  anche  in  riferimento   alla   sicurezza   e
all'efficienza  energetica   degli   edifici,   ferme   restando   le
attribuzioni, disciplinate dal codice della protezione civile, di cui
al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in capo al  Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e
alle altre amministrazioni competenti in materia»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:  «3.  Il  Dipartimento,
inoltre,  provvede  alle  attivita'  di  propria  competenza  di  cui
all'art. 41, del decreto-legge n. 50 del 2017.».