IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8
marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651
del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020,  n.  654  del  20  marzo
2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e n. 656 del 26  marzo  2020  recanti:
«Ulteriori interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»; 
  Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,  con
modificazioni, dalla legge, 5  marzo  2020,  n.  13  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n.
11, del 9 marzo 2020, n. 14 recanti «Misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  4  marzo
2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11  marzo  2020  e  22  marzo  2020
concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6  del
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2019, n. 117 recante  «Codice
del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2,  lettera  b),  della
legge 6 giugno 2016, n. 106»; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  supportare  i   comuni   interessati
dall'emergenza epidemiologica da virus Covid 19,  mediante  un  primo
incremento del fondo di solidarieta' comunale; 
  Considerato che l'importo spettante a ciascun comune, a  titolo  di
contributo  a  rimborso  della  spesa  sostenuta,  e'  predeterminato
attraverso un riparto che tiene conto della popolazione residente  in
ciascun comune e della distanza tra il valore del reddito pro  capite
di ciascun comune e il valore medio nazionale; 
  Sentita l'Associazione italiana comuni italiani (ANCI); 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome; 
  Sentiti i Ministeri dell'interno e del  lavoro  e  delle  politiche
sociali; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                Risorse da destinare a misure urgenti 
                     di solidarieta' alimentare 
 
  1. In relazione alla situazione economica determinatasi per effetto
delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, il Ministero dell'interno,
entro il 31 marzo 2020, dispone, in via di anticipazione  nelle  more
del successivo reintegro, con apposito provvedimento legislativo,  il
pagamento di un importo pari  ad  euro  400.000.000,00  di  cui  euro
386.945.839,14 in favore  dei  comuni  appartenenti  alle  regioni  a
statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, ed
euro 13.054.160,86 in favore delle Regioni  Friuli-Venezia  Giulia  e
Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di  Bolzano,  con
imputazione sul capitolo di spesa 1365 dello stato di previsione  del
Ministero dell'interno da contabilizzare nei  bilanci  degli  enti  a
titolo di misure urgenti di solidarieta' alimentare. 
  2. Le sanzioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del  decreto
legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e le sanzioni  di  cui  all'art.
161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  non  si
applicano alle spettanze per l'anno 2020. 
  3. In caso di esercizio  provvisorio,  al  fine  di  utilizzare  le
risorse di cui al comma 1 sono autorizzate variazioni di bilancio con
delibera di giunta.