Art. 2 
 
             Riparto risorse per solidarieta' alimentare 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 1 sono ripartite  ai  comuni  di  cui
agli allegati 1 e 2 della presente ordinanza  individuati  secondo  i
seguenti criteri : 
    a) una quota pari al 80% del totale,  per  complessivi  euro  320
milioni, e' ripartita in proporzione alla  popolazione  residente  di
ciascun comune, salvo quanto previsto al punto c); 
    b) una quota pari  al  restante  20%,  per  complessivi  euro  80
milioni e' ripartita in base alla distanza tra il valore del  reddito
pro capite di ciascun comune e il valore medio  nazionale,  ponderata
per la rispettiva popolazione.  I  valori  reddituali  comunali  sono
quelli relativi all'anno d'imposta 2017, pubblicati dal  Dipartimento
delle  finanze  del  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
all'indirizzo:
https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_cl
ass%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes 
    c) il contributo minimo spettante a ciascun comune  non  puo'  in
ogni caso risultare inferiore a euro 600; inoltre, al fine di  tenere
conto del piu' lungo periodo di attivazione delle misure di contrasto
dell'emergenza  epidemiologica  da  Covid-19,  viene  raddoppiato  il
contributo assegnato ai comuni di cui all'allegato 1  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020.  La  quota  di  cui  al
punto a) relativa ai comuni con  popolazione  maggiore  di  centomila
abitanti e' decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario  ad
assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera. 
  2. Le risorse spettanti  ai  comuni  delle  Regioni  Friuli-Venezia
Giulia e Valle d'Aosta e delle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, sono assegnate alle predette  autonomie  che  provvedono  al
successivo  riparto  in  favore  dei  comuni  ricadenti  nel  proprio
territorio. 
  3. I comuni possono destinare alle misure urgenti  di  solidarieta'
alimentare di cui alla presente ordinanza eventuali donazioni. A  tal
fine e' autorizzata l'apertura di  appositi  conti  correnti  bancari
presso il proprio  tesoriere  o  conti  correnti  postali  onde  fare
confluire le citate donazioni. Alle medesime donazioni  si  applicano
le disposizioni di cui all'art. 66 del decreto-legge 17  marzo  2020,
n. 18. 
  4. Sulla base di quanto assegnato ai sensi del  presente  articolo,
nonche' delle donazioni di cui all'art. 66 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18,  ciascun  comune  e'  autorizzato  all'acquisizione,  in
deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
    a)  di  buoni  spesa  utilizzabili  per  l'acquisto   di   generi
alimentari presso  gli  esercizi  commerciali  contenuti  nell'elenco
pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; 
    b) di generi alimentari o prodotti di prima necessita'. 
  5. I comuni, per l'acquisto e per la distribuzione dei beni di  cui
al  comma  4,  possono  avvalersi  degli  enti  del  Terzo   settore.
Nell'individuazione dei fabbisogni alimentari e  nella  distribuzione
dei beni, i comuni in particolare possono coordinarsi  con  gli  enti
attivi nella  distribuzione  alimentare  realizzate  nell'ambito  del
Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD).
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  rende  disponibile
l'elenco delle organizzazioni partner del citato Programma operativo.
Per le attivita' connesse  alla  distribuzione  alimentare  non  sono
disposte restrizioni agli spostamenti del personale  degli  enti  del
Terzo settore e dei volontari coinvolti. 
  6. L'ufficio dei servizi sociali di  ciascun  comune  individua  la
platea dei  beneficiari  ed  il  relativo  contributo  tra  i  nuclei
familiari   piu'   esposti   agli   effetti    economici    derivanti
dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato
di bisogno, per soddisfare le necessita' piu' urgenti  ed  essenziali
con priorita' per quelli non gia' assegnatari di sostegno pubblico.