Art. 3 Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori 1. Il Commissario delegato identifica entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere a), b), quelle di cui alla lettera c) nonche' gli interventi piu' urgenti di cui alla lettera d) dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, necessarie per il superamento dell'emergenza. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, il Commissario identifica altresi' i fabbisogni di cui al comma 2, lettera e) del medesimo art. 25. Le misure di cui al presente comma sono trasmesse alla regione ed al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2 e dell'art. 28, comma 1, del richiamato decreto legislativo. 2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, il Commissario delegato identifica per ciascuna misura la localita', le coordinate geografiche o l'indirizzo, la descrizione tecnica e la relativa durata, nonche' l'indicazione delle singole stime di costo, e il CUP ove previsto dalle vigenti disposizioni. 3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attivita' sociali di culto, economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, il Commissario delegato definisce entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza la stima delle risorse a tal fine necessarie, sulla base di apposita modulistica definita in raccordo con il Dipartimento della protezione civile e secondo i seguenti criteri e massimali: a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrita' funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00; b) per l'immediata ripresa delle attivita' sociali di culto, economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite di euro 20.000,00, quale limite massimo di contributo assegnabile ad una singola attivita' sociale di culto, economica e produttiva. 4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con delibera di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorita' e modalita' attuative fissati con propri provvedimenti. 5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonche' su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste. 6. La modulistica di cui al comma 3 puo' essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all'art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.