Art. 3 
 
 
                       Prime misure economiche 
               e ricognizione dei fabbisogni ulteriori 
 
  1. Il Commissario delegato identifica  entro  trenta  giorni  dalla
pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori  misure  di  cui
alle lettere a), b), quelle  di  cui  alla  lettera  c)  nonche'  gli
interventi piu' urgenti di cui alla lettera d) dell'art. 25, comma 2,
del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  necessarie  per  il
superamento dell'emergenza. Entro novanta giorni dalla  pubblicazione
della  presente  ordinanza,  il  Commissario  identifica  altresi'  i
fabbisogni di cui al comma 2, lettera e) del  medesimo  art.  25.  Le
misure di cui al presente comma sono trasmesse  alla  regione  ed  al
Dipartimento della  protezione  civile,  ai  fini  della  valutazione
dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2 e dell'art.  28,  comma
1, del richiamato decreto legislativo. 
  2. Per gli interventi  di  cui  al  comma  1,  fatto  salvo  quanto
previsto al comma 3, il Commissario delegato identifica per  ciascuna
misura la localita', le  coordinate  geografiche  o  l'indirizzo,  la
descrizione tecnica e la relativa durata, nonche' l'indicazione delle
singole  stime  di  costo,  e  il  CUP  ove  previsto  dalle  vigenti
disposizioni. 
  3. Al fine di valutare le prime misure  di  immediato  sostegno  al
tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione  e  delle
attivita' sociali di  culto,  economiche  e  produttive  direttamente
interessate dagli  eventi  calamitosi  citati  in  premessa,  di  cui
all'art. 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del  2
gennaio 2018, il Commissario delegato definisce entro  trenta  giorni
dalla pubblicazione della presente ordinanza la stima delle risorse a
tal fine necessarie, sulla base di apposita modulistica  definita  in
raccordo con il Dipartimento della  protezione  civile  e  secondo  i
seguenti criteri e massimali: 
    a) per attivare le prime misure economiche di immediato  sostegno
al  tessuto  sociale  nei  confronti  dei  nuclei  familiari  la  cui
abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a
causa degli eventi in rassegna, nella sua integrita' funzionale,  nel
limite massimo di euro 5.000,00; 
    b) per l'immediata ripresa  delle  attivita'  sociali  di  culto,
economiche e produttive sulla  base  di  apposita  relazione  tecnica
contenente la descrizione delle spese  a  tal  fine  necessarie,  nel
limite  di euro  20.000,00,  quale  limite  massimo   di   contributo
assegnabile ad una singola attivita' sociale di  culto,  economica  e
produttiva. 
  4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a  valere  sulle
relative risorse rese disponibili con delibera di  cui  all'art.  24,
comma 2, del decreto  legislativo  n.  1  del  2018,  il  Commissario
delegato provvede a riconoscere i contributi ai  beneficiari  secondo
criteri  di  priorita'  e  modalita'  attuative  fissati  con  propri
provvedimenti. 
  5. I contributi di cui al comma  4  sono  riconosciuti  solo  nella
parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e,  nel  caso
di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma  2,  lettera  e),
del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  possono  costituire
anticipazioni sulle medesime, nonche' su eventuali future provvidenze
a qualunque titolo previste. 
  6. La modulistica di cui al comma 3 puo'  essere  utilizzata  anche
per la ricognizione da effettuare con riferimento all'art. 25,  comma
2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.