Art. 2 Misure transitorie 1. Fino al 30 giugno 2021 e' consentita la commercializzazione sul territorio nazionale di materiali Conformitas Agraria Communitatis («CAC») ai quali sono state apposte etichette di un colore diverso dal giallo, qualora tali etichette colorate fossero gia' in uso fino al 1° aprile 2020. 2. I materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto qualificati come materiali CAC, quando commercializzati, sono identificati con un riferimento al presente articolo nel documento del fornitore, se tale documento e' utilizzato come etichetta.