Art. 2 
 
                         Misure transitorie 
 
  1. Fino al 30 giugno 2021 e' consentita la commercializzazione  sul
territorio nazionale di materiali  Conformitas  Agraria  Communitatis
(«CAC») ai quali sono state apposte etichette di  un  colore  diverso
dal giallo, qualora tali etichette colorate fossero gia' in uso  fino
al 1° aprile 2020. 
  2. I materiali di moltiplicazione  delle  piante  da  frutto  e  le
piante   da   frutto   qualificati   come   materiali   CAC,   quando
commercializzati, sono identificati con un  riferimento  al  presente
articolo nel documento del fornitore, se tale documento e' utilizzato
come etichetta.