IL DIRETTORE GENERALE per la tutela della proprieta' industriale Ufficio italiano brevetti e marchi Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice della proprieta' industriale; Visto l'art. 31, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; Visto l'art. 11-ter del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 introdotto con l'art. 31, comma 1, lettera a), della legge 28 giugno 2019, n. 58 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», che disciplina, al comma 1, il marchio storico di interesse nazionale e, al comma 2, prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico ne sia istituito il relativo logo nonche' i criteri per il suo utilizzo; Visto l'art. 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 introdotto con l'art. 31, comma 1 lettera b) della legge 28 giugno 2019, n. 58 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», che ha istituito, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33, recante il regolamento di attuazione del codice di proprieta' industriale; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 febbraio 2020, recante la disciplina dell'iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale nonche' di individuazione del logo «Marchio storico di interesse nazionale», il quale all'art. 7 stabilisce che «Specifiche disposizioni aventi ad oggetto ulteriori criteri applicativi dell'art. 31, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, gli ulteriori aspetti procedurali nonche' il termine di decorrenza per la presentazione delle istanze di iscrizione al registro speciale sono definite con provvedimento del direttore generale per la tutela della proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico»; Visto il decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico del 26 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 gennaio 2015, n. 24, con il quale e' stato dato avvio alla procedura di deposito, per via telematica, delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilita', delle domande di registrazione di disegni e modelli e di marchi d'impresa, delle istanze connesse a dette domande nonche' ai titoli di proprieta' industriale concessi; Visto il decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico del 24 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 febbraio 2015, n. 48, che ha apportato modificazioni al predetto decreto direttoriale del 26 gennaio 2015; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, e successive modificazioni e integrazioni, recante la disciplina dell'imposta di bollo; Ritenuto necessario dare attuazione al predetto art. 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 gennaio 2020; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto stabilisce le modalita' applicative, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 gennaio 2020, per l'iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale.