Art. 4 
 
                 Procedura per l'esame delle istanze 
 
  1. L'Ufficio, ricevuta l'istanza con la documentazione alla  stessa
allegata  prevista  dall'art.  3,  effettua  l'istruttoria  volta   a
verificare che il marchio sia registrato da almeno cinquanta  anni  e
rinnovato con continuita' nel  tempo  o,  nel  caso  di  marchio  non
registrato, che vi sia un uso  effettivo  e  continuativo  da  almeno
cinquanta anni. 
  2. L'Ufficio, nelle ipotesi di carenza di documentazione e, in ogni
caso, ove ritenuto necessario, procede a emettere rilievo  assegnando
un termine per la risposta non superiore a venti giorni. 
  3. Al termine dell'istruttoria,  che  si  conclude  entro  sessanta
giorni nel caso di marchio registrato o entro centottanta giorni  nel
caso di marchio non  registrato,  l'Ufficio  decide  sull'istanza  di
iscrizione con un provvedimento di accoglimento o di rifiuto.