Art. 4 Procedura per l'esame delle istanze 1. L'Ufficio, ricevuta l'istanza con la documentazione alla stessa allegata prevista dall'art. 3, effettua l'istruttoria volta a verificare che il marchio sia registrato da almeno cinquanta anni e rinnovato con continuita' nel tempo o, nel caso di marchio non registrato, che vi sia un uso effettivo e continuativo da almeno cinquanta anni. 2. L'Ufficio, nelle ipotesi di carenza di documentazione e, in ogni caso, ove ritenuto necessario, procede a emettere rilievo assegnando un termine per la risposta non superiore a venti giorni. 3. Al termine dell'istruttoria, che si conclude entro sessanta giorni nel caso di marchio registrato o entro centottanta giorni nel caso di marchio non registrato, l'Ufficio decide sull'istanza di iscrizione con un provvedimento di accoglimento o di rifiuto.