Art. 2 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  a  livello  nazionale  il
giorno  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  2. Le «modifiche ordinarie» di  cui  all'art.  1  sono  comunicate,
entro trenta  giorni  dalla  predetta  data  di  pubblicazione,  alla
Commissione UE tramite il sistema informativo  «e-Ambrosia»  messo  a
disposizione  ai  sensi  dell'art.  30,  par.  1,  lettera   a)   del
regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche  entrano  in  vigore
nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione
da parte  della  Commissione  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione. 
  3. Fatto salvo quanto previsto  ai  commi  1  e  2,  le  «modifiche
ordinarie» di cui all'art.  1  sono  applicabili  a  decorrere  dalla
campagna vendemmiale 2020/2021. Inoltre,  le  stesse  modifiche  sono
applicabili anche nei riguardi delle partite di vino atte a diventare
DOP «Ruche'  di  Castagnole  Monferrato»  riserva  provenienti  dalle
precedenti  vendemmie,  qualora  siano  in  possesso  dei   requisiti
stabiliti nell'allegato disciplinare. 
   4. L'elenco dei  codici,  previsto  dall'art.  18,  comma  6,  del
decreto ministeriale 16 dicembre 2010,  e'  aggiornato  in  relazione
alle modifiche di cui all'art. 1. 
  5. Il presente decreto e  il  disciplinare  consolidato  della  DOP
«Ruche' di Castagnole Monferrato» di cui all'art. 1 saranno  inseriti
sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 31 marzo 2020 
 
                                                Il dirigente: Polizzi