Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 1 sono comunicate,
entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla
Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a
disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del
regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore
nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione
da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le «modifiche
ordinarie» di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla
campagna vendemmiale 2020/2021. Inoltre, le stesse modifiche sono
applicabili anche nei riguardi delle partite di vino atte a diventare
DOP «Ruche' di Castagnole Monferrato» riserva provenienti dalle
precedenti vendemmie, qualora siano in possesso dei requisiti
stabiliti nell'allegato disciplinare.
4. L'elenco dei codici, previsto dall'art. 18, comma 6, del
decreto ministeriale 16 dicembre 2010, e' aggiornato in relazione
alle modifiche di cui all'art. 1.
5. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP
«Ruche' di Castagnole Monferrato» di cui all'art. 1 saranno inseriti
sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 31 marzo 2020
Il dirigente: Polizzi