IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2009, n. 274, che ha modificato l'art. 130 del codice in materia di protezione di dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) prevedendo, in deroga all'art. 129, che il trattamento dei dati contenuti in elenchi di contraenti, mediante l'impiego del telefono, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale e' consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalita' semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale e' intestatario in un registro pubblico delle opposizioni (cd. regime di opting out); Considerato che il suddetto registro pubblico delle opposizioni e' regolamentato con decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2010, n. 156; Visto l'art. 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124, che ha sancito la modifica del decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178 al fine di dare attuazione all'art. 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con riguardo all'impiego della posta cartacea; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2019, n. 16, che ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178, in accordo all'art. 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124; Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 149, il quale ha individuato, ai sensi dell'art. 130, comma 3-ter, lettera a), del citato codice in materia di protezione di dati personali il Ministero dello sviluppo economico, quale ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia cui attribuire l'istituzione e la gestione del suddetto registro; Visto l'art. 4, comma 1, del suddetto regolamento in base al quale il Ministero dello sviluppo economico provvede alla realizzazione e gestione del registro anche affidandone la realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; Ritenuto opportuno, per la complessita' organizzativa, tecnica e gestionale, che il Ministero dello sviluppo economico si avvalga per la realizzazione e gestione del citato registro di un soggetto terzo dotato di adeguata competenza tecnico-operativa nel settore delle comunicazioni; Vista la delibera a contrarre del Capo Dipartimento per le comunicazioni del 3 novembre 2010, con cui la Fondazione Ugo Bordoni e' stata individuata soggetto idoneo allo svolgimento delle attivita' legate alla realizzazione e gestione del registro pubblico delle opposizioni; Viste le determine del Capo Dipartimento per le comunicazioni e della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico, rispettivamente del 9 novembre 2010, del 9 ottobre 2015, del 19 gennaio 2018 e del 6 maggio 2019, con cui sono state affidate in concessione alla Fondazione Ugo Bordoni le funzioni di realizzazione, gestione e manutenzione del suddetto registro; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, riguardante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico; Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina il piano preventivo dei costi e delle tariffe per la prima realizzazione e l'avviamento del registro; Visto il piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro per l'anno 2020, predisposto il 29 novembre 2019 dalla Fondazione Ugo Bordoni, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni; Ritenuto di approvare il citato piano dei costi per il 2020, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base delle verifiche effettuate; Decreta: Art. 1 1. Il piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro pubblico delle opposizioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'anno 2020, inviato dalla Fondazione Ugo Bordoni al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, e' approvato. 2. I costi e le tariffe per il funzionamento e la manutenzione del registro pubblico delle opposizioni per il 2020 sono definiti nell'art. 2 e seguenti del presente decreto.