Art. 2 1. Le tariffe per l'accesso al registro pubblico delle opposizioni sono indicate nella tabella seguente. ===================================================================== | «Pacchetto di | Dimensioni «Pacchetto di | Tariffa (IVA | | verifiche» | verifiche» | esclusa) | +================+===============================+==================+ | A | 1.500 | euro 38,00 | +----------------+-------------------------------+------------------+ | B | 50.000 | euro 1.275,00 | +----------------+-------------------------------+------------------+ | C | 300.000 | euro 7.650,00 | +----------------+-------------------------------+------------------+ | D | 1.000.000 | euro 19.550,00 | +----------------+-------------------------------+------------------+ | E | 5.000.000 | euro 89.250,00 | +----------------+-------------------------------+------------------+ | F | 10.000.000 | euro 127.500,00 | +----------------+-------------------------------+------------------+ | G | 15.000.000 | euro 165.750,00 | +----------------+-------------------------------+------------------+ | H | 25.000.000 | euro 208.250,00 | +----------------+-------------------------------+------------------+ | I | 50.000.000 | euro 238.000,00 | +----------------+-------------------------------+------------------+ | L | 100.000.000 | euro 442.000,00 | +----------------+-------------------------------+------------------+ 2. Ogni operatore iscritto al registro acquista, in modalita' prepagata e secondo quanto previsto in fase di iscrizione dal contratto con il gestore del registro, uno dei pacchetti di cui alla tabella del comma 1. Ogni operatore invia al gestore del registro le verifiche di cui al comma 1 al fine di verificare l'esercizio espresso dai contraenti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre, n. 178, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2010, n. 149, del diritto di opposizione al trattamento dei dati di cui all'art. 129, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono o della posta cartacea. 3. Le verifiche, su richiesta dell'operatore, possono anche avvenire in tempi diversi, fino al raggiungimento di una dimensione complessiva, intesa come somma delle dimensioni delle singole liste sottoposte a verifica, pari alla dimensione del pacchetto acquistato. 4. Le tariffe di cui alla tabella del comma 1 hanno validita' fino al 31 dicembre 2020.