Art. 2 
 
  1. Le tariffe per l'accesso al registro pubblico delle  opposizioni
sono indicate nella tabella seguente. 
 
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|  «Pacchetto di |    Dimensioni «Pacchetto di   |   Tariffa (IVA   |
|   verifiche»   |          verifiche»           |     esclusa)     |
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|       A        |             1.500             |    euro 38,00    |
+----------------+-------------------------------+------------------+
|       B        |            50.000             |  euro 1.275,00   |
+----------------+-------------------------------+------------------+
|       C        |            300.000            |  euro 7.650,00   |
+----------------+-------------------------------+------------------+
|       D        |           1.000.000           |  euro 19.550,00  |
+----------------+-------------------------------+------------------+
|       E        |           5.000.000           |  euro 89.250,00  |
+----------------+-------------------------------+------------------+
|       F        |          10.000.000           | euro 127.500,00  |
+----------------+-------------------------------+------------------+
|       G        |          15.000.000           | euro 165.750,00  |
+----------------+-------------------------------+------------------+
|       H        |          25.000.000           | euro 208.250,00  |
+----------------+-------------------------------+------------------+
|       I        |          50.000.000           | euro 238.000,00  |
+----------------+-------------------------------+------------------+
|       L        |          100.000.000          | euro 442.000,00  |
+----------------+-------------------------------+------------------+
 
  2. Ogni operatore  iscritto  al  registro  acquista,  in  modalita'
prepagata e  secondo  quanto  previsto  in  fase  di  iscrizione  dal
contratto con il gestore del registro, uno dei pacchetti di cui  alla
tabella del comma 1. Ogni operatore invia al gestore del registro  le
verifiche di cui  al  comma  1  al  fine  di  verificare  l'esercizio
espresso dai contraenti di cui all'art. 1, comma 1, lettera  b),  del
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre,  n.  178,  cosi'
come  modificato  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
novembre 2010, n. 149, del diritto di opposizione al trattamento  dei
dati di cui all'art. 129, comma 1, del decreto legislativo 30  giugno
2003, n. 196, per fini di  invio  di  materiale  pubblicitario  o  di
vendita diretta o per il compimento  di  ricerche  di  mercato  o  di
comunicazione commerciale, mediante l'impiego del  telefono  o  della
posta cartacea. 
  3.  Le  verifiche,  su  richiesta  dell'operatore,  possono   anche
avvenire in tempi diversi, fino al raggiungimento di  una  dimensione
complessiva, intesa come somma delle dimensioni delle  singole  liste
sottoposte a verifica, pari alla dimensione del pacchetto acquistato. 
  4. Le tariffe di cui alla tabella del comma 1 hanno validita'  fino
al 31 dicembre 2020.