Art. 3 1. L'acquisto di un pacchetto di verifiche ha validita' fino all'esaurimento delle verifiche ivi quantitativamente contenute. 2. In caso di cessazione della validita' dell'iscrizione al registro da parte dell'operatore, l'eventuale presenza, nel pacchetto acquistato, di pacchetti di verifiche non ancora sottoposte al registro non determina per l'operatore stesso un credito, con obbligo di rimborso da parte del gestore. 3. I pacchetti di verifiche acquistati secondo le tariffe fissati dai precedenti decreti ministeriali possono essere utilizzati per la verifica del diritto di opposizione al trattamento dei dati di cui all'art. 129 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale sia tramite l'impiego del telefono sia mediante posta cartacea. 4. In caso di revisione delle tariffe, i nuovi importi si applicano alla sottoscrizione di nuovi pacchetti, senza alcun effetto sui pacchetti acquistati in precedenza.