Art. 3 
 
  1. L'acquisto di  un  pacchetto  di  verifiche  ha  validita'  fino
all'esaurimento delle verifiche ivi quantitativamente contenute. 
  2.  In  caso  di  cessazione  della  validita'  dell'iscrizione  al
registro da parte dell'operatore, l'eventuale presenza, nel pacchetto
acquistato, di  pacchetti  di  verifiche  non  ancora  sottoposte  al
registro non determina per l'operatore stesso un credito, con obbligo
di rimborso da parte del gestore. 
  3. I pacchetti di verifiche acquistati secondo le  tariffe  fissati
dai precedenti decreti ministeriali possono essere utilizzati per  la
verifica del diritto di opposizione al trattamento dei  dati  di  cui
all'art. 129 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per fini
di invio di materiale pubblicitario o di vendita  diretta  o  per  il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale  sia
tramite l'impiego del telefono sia mediante posta cartacea. 
  4. In caso di revisione delle tariffe, i nuovi importi si applicano
alla sottoscrizione di  nuovi  pacchetti,  senza  alcun  effetto  sui
pacchetti acquistati in precedenza.