IL PRESIDENTE 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Visto l'art. 20-bis del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
concernente  l'informatizzazione  delle  attivita'  di  controllo   e
giurisdizionali della Corte dei conti ed in particolare la Sezione VI
in materia di «Giustizia digitale»; 
  Visto il «Codice della giustizia contabile», approvato con  decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive  modificazioni e,  in
particolare, l'art. 6; 
  Visto l'art. 85 del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  recante
«Misure di  potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di
sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il «Regolamento  per  l'organizzazione  ed  il  funzionamento
degli  uffici  amministrativi  e  degli  altri  uffici  con   compiti
strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte  dei  conti»,
approvato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 1 del 26 gennaio
del 2010 e adottato dal Consiglio di Presidenza nella seduta  del  27
gennaio 2010 e successive modificazioni; 
  Viste le «Prime regole tecniche ed operative per  l'utilizzo  della
posta elettronica certificata nei  giudizi  dinanzi  alla  Corte  dei
conti», approvate con decreto del Presidente della  Corte  dei  conti
del 21 ottobre 2015, n. 98; 
  Ritenuta  l'urgenza  di   disciplinare   lo   svolgimento   tramite
videoconferenza delle udienze dinanzi  alla  Corte,  l'organizzazione
delle camere di consiglio, l'adozione dei provvedimenti  del  giudice
in forma digitale,  nonche'  la  sospensione  dell'inserimento  della
copia cartacea degli atti nei fascicoli processuali,  allo  scopo  di
contrastare efficacemente l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19  e
contenere  gli  effetti  negativi  sullo  svolgimento  dell'attivita'
giudiziaria contabile; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente  decreto,  anche  al  fine  di  contrastare  in  via
d'urgenza  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  secondo  quanto
previsto dall'art.  85  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
stabilisce,  ai  sensi  dell'art.  6  del  codice   della   giustizia
contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n.  174,
come modificato dal decreto legislativo 7 ottobre 2019,  n.  114,  le
regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle  udienze
dinanzi alla Corte dei conti con collegamento da remoto,  nonche'  la
redazione e la pubblicazione telematica delle sentenze e degli  altri
provvedimenti  del  giudice  in  forma   di   documento   informatico
sottoscritto con firma digitale.