Art. 3 
 
                     Udienza in videoconferenza 
 
  1. Nell'ipotesi di cui  all'art.  85,  comma  3,  lettera  e),  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, fino al  30  giugno  2020  e  per
tutta la durata dell'emergenza ivi stabilita, le udienze collegiali o
monocratiche, sia  pubbliche  che  camerali,  nonche'  le  camere  di
consiglio,  possono  svolgersi  mediante  collegamenti   da   remoto,
utilizzando i programmi attualmente nella disponibilita' della  Corte
dei conti, con le modalita' indicate  dalla  Direzione  generale  dei
sistemi   informativi   automatizzati   ed   in   conformita'   delle
disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente della Corte  dei
conti  e  delle  linee  guida   adottate   dai   competenti   vertici
istituzionali ai sensi dell'art. 85, comma 3, lettera d)  del  citato
decreto-legge. Resta salvo quanto previsto dall'art. 85, comma 5,  in
tema di udienze monocratiche pensionistiche. 
  2. Prima dell'udienza la segreteria della  Sezione  giurisdizionale
avvisa le parti,  ovvero  i  loro  procuratori  e  difensori,  ed  il
Pubblico ministero nelle cause ove e' obbligatoria la  sua  presenza,
dello  svolgimento  dell'udienza  mediante  collegamento  da   remoto
indicando le relative modalita'.  L'avviso  e'  dato  mediante  posta
elettronica certificata o ordinaria o, in mancanza, con  altro  mezzo
idoneo  allo  scopo.  Il  consenso  alla  partecipazione  all'udienza
telematica e' comunicato alla segreteria  tramite  posta  elettronica
certificata o ordinaria. 
  3. All'udienza il Presidente  o  il  giudice,  con  assistenza  del
segretario, verifica la funzionalita'  del  collegamento  nonche'  le
presenze e da' atto a verbale delle  modalita'  con  cui  si  accerta
l'identita' dei partecipanti e, ove trattasi di  parti  personalmente
presenti,  della  loro  libera  volonta'  a  dar  corso   all'udienza
telematica. 
  4. Qualora il collegamento non sia disponibile o  la  sua  qualita'
non sia ritenuta idonea dal Presidente o dal giudice, ovvero nei casi
di indisponibilita' o impossibilita' di uno  dei  difensori  o  delle
parti ad effettuare il collegamento,  ovvero  di  indisponibilita'  o
incompletezza del fascicolo  processuale  informatico,  l'udienza  e'
rinviata e del rinvio e' data  comunicazione  dalla  Segreteria  alle
parti. Per le camere di  consiglio  alle  quali  partecipano  i  soli
magistrati la seduta e' aggiornata. 
  5. Il verbale di udienza in videoconferenza, redatto come documento
informatico, e' sottoscritto  con  firma  digitale  da  chi  presiede
l'udienza e dal segretario dell'udienza. Qualora  non  sia  possibile
procedere  alla  sottoscrizione  nelle  forme  predette,  il  verbale
d'udienza e' redatto su supporto cartaceo  e  sottoscritto  nei  modi
ordinari. Il  Presidente  o  il  giudice  possono  inoltre  disporre,
qualora sia disponibile e nel rispetto della  riservatezza  dei  dati
personali,   la   registrazione   audio/video   della   sessione   di
videoconferenza, per la quale viene apposta dal segretario di udienza
la propria firma digitale. 
  6. Ove sia richiesta la compilazione del sommario processo  verbale
di cui all'art. 38, comma 3, del codice di  giustizia  contabile,  il
documento e' redatto su supporto cartaceo  e  sottoscritto  nei  modi
ordinari. 
  7. In luogo della  affissione  alla  porta  dell'aula  di  udienza,
l'ordine di discussione delle cause e' pubblicato sul  sito  internet
istituzionale o,  in  mancanza,  portato  a  conoscenza  delle  parti
mediante posta elettronica entro il giorno precedente l'udienza.