Art. 3 Udienza in videoconferenza 1. Nell'ipotesi di cui all'art. 85, comma 3, lettera e), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, fino al 30 giugno 2020 e per tutta la durata dell'emergenza ivi stabilita, le udienze collegiali o monocratiche, sia pubbliche che camerali, nonche' le camere di consiglio, possono svolgersi mediante collegamenti da remoto, utilizzando i programmi attualmente nella disponibilita' della Corte dei conti, con le modalita' indicate dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati ed in conformita' delle disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente della Corte dei conti e delle linee guida adottate dai competenti vertici istituzionali ai sensi dell'art. 85, comma 3, lettera d) del citato decreto-legge. Resta salvo quanto previsto dall'art. 85, comma 5, in tema di udienze monocratiche pensionistiche. 2. Prima dell'udienza la segreteria della Sezione giurisdizionale avvisa le parti, ovvero i loro procuratori e difensori, ed il Pubblico ministero nelle cause ove e' obbligatoria la sua presenza, dello svolgimento dell'udienza mediante collegamento da remoto indicando le relative modalita'. L'avviso e' dato mediante posta elettronica certificata o ordinaria o, in mancanza, con altro mezzo idoneo allo scopo. Il consenso alla partecipazione all'udienza telematica e' comunicato alla segreteria tramite posta elettronica certificata o ordinaria. 3. All'udienza il Presidente o il giudice, con assistenza del segretario, verifica la funzionalita' del collegamento nonche' le presenze e da' atto a verbale delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei partecipanti e, ove trattasi di parti personalmente presenti, della loro libera volonta' a dar corso all'udienza telematica. 4. Qualora il collegamento non sia disponibile o la sua qualita' non sia ritenuta idonea dal Presidente o dal giudice, ovvero nei casi di indisponibilita' o impossibilita' di uno dei difensori o delle parti ad effettuare il collegamento, ovvero di indisponibilita' o incompletezza del fascicolo processuale informatico, l'udienza e' rinviata e del rinvio e' data comunicazione dalla Segreteria alle parti. Per le camere di consiglio alle quali partecipano i soli magistrati la seduta e' aggiornata. 5. Il verbale di udienza in videoconferenza, redatto come documento informatico, e' sottoscritto con firma digitale da chi presiede l'udienza e dal segretario dell'udienza. Qualora non sia possibile procedere alla sottoscrizione nelle forme predette, il verbale d'udienza e' redatto su supporto cartaceo e sottoscritto nei modi ordinari. Il Presidente o il giudice possono inoltre disporre, qualora sia disponibile e nel rispetto della riservatezza dei dati personali, la registrazione audio/video della sessione di videoconferenza, per la quale viene apposta dal segretario di udienza la propria firma digitale. 6. Ove sia richiesta la compilazione del sommario processo verbale di cui all'art. 38, comma 3, del codice di giustizia contabile, il documento e' redatto su supporto cartaceo e sottoscritto nei modi ordinari. 7. In luogo della affissione alla porta dell'aula di udienza, l'ordine di discussione delle cause e' pubblicato sul sito internet istituzionale o, in mancanza, portato a conoscenza delle parti mediante posta elettronica entro il giorno precedente l'udienza.