Art. 4 Provvedimenti digitali del giudice 1. I provvedimenti del giudice possono essere redatti sotto forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale, con le modalita' stabilite dalle presenti regole tecniche e dalle indicazioni della Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati. Nel caso di provvedimento collegiale, l'estensore trasmette telematicamente la minuta del provvedimento da lui redatto al Presidente. Il provvedimento, dopo le eventuali correzioni ed integrazioni del Presidente, e' sottoscritto digitalmente da entrambi e inviato alla segreteria per il deposito. 2. I provvedimenti sono redatti quali documenti informatici, in formato PDF o PDF/ A ottenuto da trasformazione di documento testuale senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia, sottoscritto con firma digitale in formato PAdES, nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale. 3. La segreteria della Sezione provvede alla pubblicazione del provvedimento digitale, vi appone i relativi dati forniti automaticamente dal sistema informativo GIUDICO, oltre alle annotazioni di legge, ivi incluse quelle sulle spese di cui all'art. 31, comma 5, del Codice di giustizia contabile e di cui all'art. 52, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali. Il segretario sottoscrive il provvedimento con la propria firma digitale, provvedendo al suo inserimento nel fascicolo informatico nell'ambito del Sistema informativo GIUDICO. 4. Nell'ipotesi di provvedimenti pronunciati in udienza, questi ultimi sono inseriti nel processo verbale redatto quale documento informatico sottoscritto digitalmente. 5. Qualora il giudice non possa adottare provvedimenti in forma digitale, la segreteria della Sezione provvede ad estrarre copia informatica, anche per immagine, dei provvedimenti depositati su supporto cartaceo, nel rispetto delle procedure e dei formati stabiliti dalle regole tecniche e dalle relative istruzioni operative di cui al decreto del Presidente della Corte n. 98 del 21 ottobre 2015 e li inserisce nel fascicolo informatico del Sistema informativo GIUDICO, dopo avervi apposto la dichiarazione di conformita' firmata digitalmente. 6. I provvedimenti del giudice e i verbali di udienza sottoscritti con firma digitale sono inviati al sistema di conservazione documentale digitale. 7. Il deposito dei provvedimenti con modalita' informatiche sostituisce, ad ogni effetto, il deposito con modalita' cartacee, ai sensi dell'art. 6 del Codice della giustizia contabile.