Art. 4 
 
                 Provvedimenti digitali del giudice 
 
  1. I provvedimenti del giudice possono essere redatti  sotto  forma
di documento informatico sottoscritto  con  firma  digitale,  con  le
modalita'  stabilite  dalle  presenti   regole   tecniche   e   dalle
indicazioni  della  Direzione  generale   dei   sistemi   informativi
automatizzati. Nel  caso  di  provvedimento  collegiale,  l'estensore
trasmette telematicamente la minuta del provvedimento da lui  redatto
al Presidente. Il provvedimento,  dopo  le  eventuali  correzioni  ed
integrazioni del Presidente, e' sottoscritto digitalmente da entrambi
e inviato alla segreteria per il deposito. 
  2. I provvedimenti sono redatti  quali  documenti  informatici,  in
formato PDF o PDF/ A ottenuto da trasformazione di documento testuale
senza  restrizioni  per  le  operazioni   di   selezione   e   copia,
sottoscritto con firma digitale in formato PAdES, nel rispetto  delle
disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale. 
  3. La segreteria della  Sezione  provvede  alla  pubblicazione  del
provvedimento  digitale,  vi   appone   i   relativi   dati   forniti
automaticamente  dal  sistema   informativo   GIUDICO,   oltre   alle
annotazioni di legge, ivi incluse quelle sulle spese di cui  all'art.
31, comma 5, del Codice di giustizia contabile e di cui all'art.  52,
comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati  personali.  Il
segretario  sottoscrive  il  provvedimento  con  la   propria   firma
digitale, provvedendo al suo inserimento  nel  fascicolo  informatico
nell'ambito del Sistema informativo GIUDICO. 
  4. Nell'ipotesi di provvedimenti  pronunciati  in  udienza,  questi
ultimi sono inseriti nel processo  verbale  redatto  quale  documento
informatico sottoscritto digitalmente. 
  5. Qualora il giudice non possa  adottare  provvedimenti  in  forma
digitale, la segreteria della  Sezione  provvede  ad  estrarre  copia
informatica, anche per  immagine,  dei  provvedimenti  depositati  su
supporto  cartaceo,  nel  rispetto  delle  procedure  e  dei  formati
stabiliti dalle regole tecniche e dalle relative istruzioni operative
di cui al decreto del Presidente della Corte n.  98  del  21  ottobre
2015 e li inserisce nel fascicolo informatico del Sistema informativo
GIUDICO, dopo avervi apposto la dichiarazione di conformita'  firmata
digitalmente. 
  6. I provvedimenti del giudice e i verbali di udienza  sottoscritti
con  firma  digitale  sono  inviati  al  sistema   di   conservazione
documentale digitale. 
  7.  Il  deposito  dei  provvedimenti  con  modalita'   informatiche
sostituisce, ad ogni effetto, il deposito con modalita' cartacee,  ai
sensi dell'art. 6 del Codice della giustizia contabile.