Art. 2
Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e
assimilati
1. In vista di una revisione strutturale del sistema delle
detrazioni fiscali, ai titolari dei redditi di cui agli articoli 49,
con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50,
comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una ulteriore detrazione
dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari
a:
a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo
corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
b) 480 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.000 euro
ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.
2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle
detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta
per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
riconoscono l'ulteriore detrazione (( di cui al comma 1 ))
ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio
2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa.
Qualora in tale sede l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 si
riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al
recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo
superi 60 euro, il recupero dell'ulteriore detrazione non spettante
e' effettuato (( in otto rate )) di pari ammontare a partire dalla
retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
Riferimenti normativi
- Il testo degli articoli 49 e 50 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e'
riportato nelle note all'art. 1.
- Il testo degli articoli 23 e 29 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
e' riportato nelle note all'art. 1.