Art. 3
Disposizioni di coordinamento e finanziarie
1. Il comma 1-bis dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' abrogato dal 1° luglio 2020.
2. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui agli
articoli 1 e 2 del presente decreto-legge, rileva anche la quota
esente dei redditi agevolati ai sensi dell'art. 44, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'art. 16 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Il medesimo reddito
complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale e di quello delle relative
pertinenze di cui all'art. 10, comma 3-bis, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. E' istituito il Fondo per esigenze indifferibili connesse ad
interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, con
una dotazione di 589 milioni di euro per l'anno 2020.
Riferimenti normativi
- Il testo dell'art. 13 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, modificato dal
presente decreto, e' riportato nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 44
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
«Art. 44 (Incentivi per il rientro in Italia di
ricercatori residenti all'estero). - 1. Ai fini delle
imposte sui redditi e' escluso dalla formazione del reddito
di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli
emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in
possesso di titolo di studio universitario o equiparato e
non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto
documentata attivita' di ricerca o docenza all'estero
presso centri di ricerca pubblici o privati o universita'
per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere
la loro attivita' in Italia, acquisendo conseguentemente la
residenza fiscale nel territorio dello Stato.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 16 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (Disposizioni recanti
misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle
imprese):
«Art. 16 (Regime speciale per lavoratori impatriati). -
1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo
prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la
residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito
complessivo limitatamente al 30 per cento del loro
ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia
nei due periodi d'imposta precedenti il predetto
trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per
almeno due anni;
b) l'attivita' lavorativa e' prestata prevalentemente
nel territorio italiano.
1-bis. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai
redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal
comma 1 o dal comma 2 che avviano un'attivita' d'impresa in
Italia, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2019.
2. Il criterio di determinazione del reddito di cui al
comma 1 si applica anche ai soggetti di cui all'art. 2,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le cui
categorie vengono individuate tenendo conto delle
specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e
professionali con il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di cui al comma 3. Il criterio di
determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica
anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti
all'Unione europea, con i quali sia in vigore una
convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di
informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma
di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attivita'
di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori
dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno
svolto continuativamente un'attivita' di studio fuori
dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o piu',
conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione
post lauream.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in cui e' avvenuto il
trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai
sensi dell'art. 2 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro
periodi successivi. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
adottate le disposizioni di attuazione del presente
articolo anche relativamente alle disposizioni di
coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in
materia, nonche' relativamente alle cause di decadenza dal
beneficio.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai
lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche
in affido preadottivo. Le disposizioni del presente
articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di
imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino
proprietari di almeno un'unita' immobiliare di tipo
residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in
Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento;
l'unita' immobiliare puo' essere acquistata direttamente
dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai
figli, anche in comproprieta'. In entrambi i casi, i
redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi
di imposta, concorrono alla formazione del reddito
complessivo limitatamente al 50 per cento del loro
ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli
minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i
redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi
di imposta, concorrono alla formazione del reddito
complessivo limitatamente al 10 per cento del loro
ammontare.
4. Il comma 12-octies dell'art. 10 del decreto-legge 31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2015, n. 11, e' abrogato. I soggetti di
cui all'art. 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n.
238, che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre
2015 applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di
cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi
indicati; in alternativa possono optare, con le modalita'
definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, per il regime
agevolativo di cui al presente articolo.
5. All'art. 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 30
dicembre 2010, n. 238, le parole: «nati dopo il 1° gennaio
1969» sono abrogate.
5-bis. La percentuale di cui al comma 1 e' ridotta al
10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza
in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
5-ter. I cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe
degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in
Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai
benefici fiscali di cui al presente articolo purche'
abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di
una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi
per il periodo di cui al comma 1, lettera a). Con
riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati
notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero
oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del
giudizio nonche' per i periodi d'imposta per i quali non
sono decorsi i termini di cui all'art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai
cittadini italiani non iscritti all'AIRE rientrati in
Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici
fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31
dicembre 2018, purche' abbiano avuto la residenza in un
altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie
imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1,
lettera a). Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso
delle imposte versate in adempimento spontaneo.
5-quater. Per i rapporti di cui alla legge 23 marzo
1981, n. 91, ferme restando le condizioni di cui al
presente articolo, i redditi di cui al comma 1 concorrono
alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50
per cento del loro ammontare. Ai rapporti di cui al primo
periodo non si applicano le disposizioni dei commi 3-bis,
quarto periodo, e 5-bis.
5-quinquies. Per i rapporti di cui al comma 5-quater,
l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi
previsto comporta il versamento di un contributo pari allo
0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti
dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
dell'autorita' di Governo delegata per lo sport e di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione del
presente comma, definiti con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.».
- Si riporta il testo vigente del comma 3-bis dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986:
«Art. 10 (Oneri deducibili). - 1. - 3. (Omissis).
3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e quello delle relative pertinenze,
si deduce un importo fino all'ammontare della rendita
catastale dell'unita' immobiliare stessa e delle relative
pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il
quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla
quota di possesso di detta unita' immobiliare. Sono
pertinenze le cose immobili di cui all'art. 817 del codice
civile, classificate o classificabili in categorie diverse
da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente
utilizzate in modo durevole a servizio delle unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone
fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella
quale la persona fisica, che la possiede a titolo di
proprieta' o altro diritto reale, o i suoi familiari
dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione
della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente
in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che
l'unita' immobiliare non risulti locata.».