Art. 3 
 
             Disposizioni di coordinamento e finanziarie 
 
  1. Il comma 1-bis dell'art. 13 del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e' abrogato dal 1° luglio 2020. 
  2. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui agli
articoli 1 e 2 del presente  decreto-legge,  rileva  anche  la  quota
esente dei redditi agevolati ai sensi  dell'art.  44,  comma  1,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  e  dell'art.  16  del  decreto
legislativo  14  settembre  2015,  n.  147.   Il   medesimo   reddito
complessivo e' assunto al netto del reddito  dell'unita'  immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  e  di  quello   delle   relative
pertinenze di cui all'art. 10, comma 3-bis,  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  3. E' istituito il Fondo per  esigenze  indifferibili  connesse  ad
interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA,  con
una dotazione di 589 milioni di euro per l'anno 2020. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  testo  dell'art.  13  del  citato  decreto   del
          Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, modificato dal
          presente decreto, e' riportato nelle note all'art. 1. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  44
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica): 
              «Art.  44  (Incentivi  per  il  rientro  in  Italia  di
          ricercatori  residenti  all'estero). -  1.  Ai  fini  delle
          imposte sui redditi e' escluso dalla formazione del reddito
          di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento  degli
          emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che,  in
          possesso di titolo di studio universitario o  equiparato  e
          non occasionalmente residenti  all'estero,  abbiano  svolto
          documentata  attivita'  di  ricerca  o  docenza  all'estero
          presso centri di ricerca pubblici o privati  o  universita'
          per almeno due anni continuativi e che vengono  a  svolgere
          la loro attivita' in Italia, acquisendo conseguentemente la
          residenza fiscale nel territorio dello Stato. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 16 del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (Disposizioni recanti
          misure per la  crescita  e  l'internazionalizzazione  delle
          imprese): 
              «Art. 16 (Regime speciale per lavoratori impatriati). -
          1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi  assimilati  a
          quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro  autonomo
          prodotti in  Italia  da  lavoratori  che  trasferiscono  la
          residenza nel territorio dello Stato ai sensi  dell'art.  2
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986,  n.  917,  concorrono  alla  formazione  del  reddito
          complessivo  limitatamente  al  30  per  cento   del   loro
          ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni: 
                a) i lavoratori non sono stati  residenti  in  Italia
          nei  due   periodi   d'imposta   precedenti   il   predetto
          trasferimento e si impegnano  a  risiedere  in  Italia  per
          almeno due anni; 
                b) l'attivita' lavorativa e' prestata prevalentemente
          nel territorio italiano. 
              1-bis. Il regime di cui al comma 1 si applica anche  ai
          redditi d'impresa prodotti dai  soggetti  identificati  dal
          comma 1 o dal comma 2 che avviano un'attivita' d'impresa in
          Italia, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello
          in corso al 31 dicembre 2019. 
              2. Il criterio di determinazione del reddito di cui  al
          comma 1 si applica anche ai soggetti  di  cui  all'art.  2,
          comma 1, della legge 30  dicembre  2010,  n.  238,  le  cui
          categorie   vengono   individuate   tenendo   conto   delle
          specifiche  esperienze  e  qualificazioni  scientifiche   e
          professionali con il decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  di  cui  al  comma  3.   Il   criterio   di
          determinazione del reddito di cui al  comma  1  si  applica
          anche ai cittadini di Stati diversi da quelli  appartenenti
          all'Unione  europea,  con  i  quali  sia  in   vigore   una
          convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di
          imposte sul reddito ovvero  un  accordo  sullo  scambio  di
          informazioni in materia fiscale, in possesso di un  diploma
          di laurea, che hanno svolto continuativamente  un'attivita'
          di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori
          dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno
          svolto  continuativamente  un'attivita'  di  studio   fuori
          dall'Italia  negli  ultimi  ventiquattro   mesi   o   piu',
          conseguendo un diploma di  laurea  o  una  specializzazione
          post lauream. 
              3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          decorrere dal periodo di imposta  in  cui  e'  avvenuto  il
          trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai
          sensi  dell'art.  2  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e  per  i  quattro
          periodi successivi. Con decreto del Ministro  dell'economia
          e delle finanze, da emanarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
          adottate  le  disposizioni  di  attuazione   del   presente
          articolo   anche   relativamente   alle   disposizioni   di
          coordinamento con le altre  norme  agevolative  vigenti  in
          materia, nonche' relativamente alle cause di decadenza  dal
          beneficio. 
              3-bis.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano  per  ulteriori  cinque  periodi  di  imposta  ai
          lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche
          in  affido  preadottivo.  Le  disposizioni   del   presente
          articolo si  applicano  per  ulteriori  cinque  periodi  di
          imposta anche  nel  caso  in  cui  i  lavoratori  diventino
          proprietari  di  almeno  un'unita'  immobiliare   di   tipo
          residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in
          Italia o  nei  dodici  mesi  precedenti  al  trasferimento;
          l'unita' immobiliare puo'  essere  acquistata  direttamente
          dal lavoratore oppure dal coniuge,  dal  convivente  o  dai
          figli, anche  in  comproprieta'.  In  entrambi  i  casi,  i
          redditi di cui al comma 1, negli ulteriori  cinque  periodi
          di  imposta,  concorrono  alla   formazione   del   reddito
          complessivo  limitatamente  al  50  per  cento   del   loro
          ammontare. Per i lavoratori che abbiano  almeno  tre  figli
          minorenni o  a  carico,  anche  in  affido  preadottivo,  i
          redditi di cui al comma 1, negli ulteriori  cinque  periodi
          di  imposta,  concorrono  alla   formazione   del   reddito
          complessivo  limitatamente  al  10  per  cento   del   loro
          ammontare. 
              4. Il comma 12-octies dell'art. 10 del decreto-legge 31
          dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2015, n. 11, e' abrogato. I  soggetti  di
          cui all'art. 2, comma 1, della legge 30 dicembre  2010,  n.
          238, che si sono trasferiti in Italia entro il 31  dicembre
          2015 applicano, per il periodo d'imposta  in  corso  al  31
          dicembre 2016 e per quello successivo, le  disposizioni  di
          cui alla medesima legge nei limiti e  alle  condizioni  ivi
          indicati; in alternativa possono optare, con  le  modalita'
          definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate da emanare entro tre mesi dalla data di entrata  in
          vigore  della  presente   disposizione,   per   il   regime
          agevolativo di cui al presente articolo. 
              5. All'art. 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 30
          dicembre 2010, n. 238, le parole: «nati dopo il 1°  gennaio
          1969» sono abrogate. 
              5-bis. La percentuale di cui al comma 1 e'  ridotta  al
          10 per cento per i soggetti che trasferiscono la  residenza
          in una delle seguenti regioni: Abruzzo,  Molise,  Campania,
          Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia. 
              5-ter. I cittadini italiani non  iscritti  all'Anagrafe
          degli italiani residenti  all'estero  (AIRE)  rientrati  in
          Italia a  decorrere  dal  periodo  d'imposta  successivo  a
          quello in corso al 31 dicembre  2019  possono  accedere  ai
          benefici  fiscali  di  cui  al  presente  articolo  purche'
          abbiano avuto la residenza in un altro Stato  ai  sensi  di
          una convenzione contro le doppie  imposizioni  sui  redditi
          per  il  periodo  di  cui  al  comma  1,  lettera  a).  Con
          riferimento ai periodi d'imposta per i  quali  siano  stati
          notificati  atti  impositivi  ancora   impugnabili   ovvero
          oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado  del
          giudizio nonche' per i periodi d'imposta per  i  quali  non
          sono decorsi i termini di cui all'art. 43 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  ai
          cittadini  italiani  non  iscritti  all'AIRE  rientrati  in
          Italia entro  il  31  dicembre  2019  spettano  i  benefici
          fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31
          dicembre 2018, purche' abbiano avuto  la  residenza  in  un
          altro Stato ai sensi di una convenzione  contro  le  doppie
          imposizioni sui redditi per il periodo di cui al  comma  1,
          lettera a). Non si fa luogo,  in  ogni  caso,  al  rimborso
          delle imposte versate in adempimento spontaneo. 
              5-quater. Per i rapporti di cui  alla  legge  23  marzo
          1981, n.  91,  ferme  restando  le  condizioni  di  cui  al
          presente articolo, i redditi di cui al comma  1  concorrono
          alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50
          per cento del loro ammontare. Ai rapporti di cui  al  primo
          periodo non si applicano le disposizioni dei  commi  3-bis,
          quarto periodo, e 5-bis. 
              5-quinquies. Per i rapporti di cui al  comma  5-quater,
          l'esercizio  dell'opzione  per  il  regime  agevolato   ivi
          previsto comporta il versamento di un contributo pari  allo
          0,5 per cento della base imponibile. Le  entrate  derivanti
          dal contributo di cui al primo periodo sono  versate  a  un
          apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
          essere riassegnate a un  apposito  capitolo,  da  istituire
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per il successivo trasferimento  al  bilancio
          autonomo della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  per
          il potenziamento dei settori  giovanili.  Con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   su   proposta
          dell'autorita' di  Governo  delegata  per  lo  sport  e  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono definiti i criteri e le modalita'  di  attuazione  del
          presente  comma,  definiti  con  il  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3-bis dell'art.
          10 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
          917 del 1986: 
              «Art. 10 (Oneri deducibili). - 1. - 3. (Omissis). 
              3-bis.  Se  alla  formazione  del  reddito  complessivo
          concorrono il reddito dell'unita'  immobiliare  adibita  ad
          abitazione principale e quello delle  relative  pertinenze,
          si deduce  un  importo  fino  all'ammontare  della  rendita
          catastale dell'unita' immobiliare stessa e  delle  relative
          pertinenze, rapportato  al  periodo  dell'anno  durante  il
          quale sussiste tale destinazione  ed  in  proporzione  alla
          quota  di  possesso  di  detta  unita'  immobiliare.   Sono
          pertinenze le cose immobili di cui all'art. 817 del  codice
          civile, classificate o classificabili in categorie  diverse
          da quelle ad uso  abitativo,  destinate  ed  effettivamente
          utilizzate  in  modo  durevole  a  servizio  delle   unita'
          immobiliari adibite ad abitazione principale delle  persone
          fisiche. Per abitazione principale si intende quella  nella
          quale la persona  fisica,  che  la  possiede  a  titolo  di
          proprieta' o  altro  diritto  reale,  o  i  suoi  familiari
          dimorano abitualmente. Non si tiene conto della  variazione
          della dimora abituale se dipendente da ricovero  permanente
          in istituti  di  ricovero  o  sanitari,  a  condizione  che
          l'unita' immobiliare non risulti locata.».