Art. 4 
 
                         Norma di copertura 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, comma 3,  valutati
in 7.458,03 milioni di euro per l'anno 2020, 13.532 milioni  di  euro
per l'anno 2021 e 13.256 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
2022, che aumentano, ai fini della  compensazione  degli  effetti  in
termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 8.242,8  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede: 
    a) quanto a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020, 3.850  milioni
di euro per l'anno 2021 e 3.574 milioni di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del  fondo  di  cui
all'art. 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
    b) quanto a 4.191,66 milioni di euro  per  l'anno  2020  e  9.682
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021  e,  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto, di 4.976 milioni di euro per l'anno
2020, mediante corrispondente utilizzo delle  risorse,  iscritte  sui
pertinenti  capitoli  del  bilancio  di  previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, derivanti dall'attuazione dell'art. 3,
comma 1; 
    c) quanto a  267  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
utilizzo delle risorse di cui all'art. 2, comma 55, del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla  legge
26 febbraio 2011, n. 10, come  modificato  dall'art.  1,  comma  167,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 7  dell'art.  1
          della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): 
              «7. Al fine di dare attuazione a interventi finalizzati
          alla riduzione del carico fiscale  sulle  persone  fisiche,
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze e' istituito un fondo denominato  "Fondo  per
          la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti",
          con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro  per  l'anno
          2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
          2021. Con  appositi  provvedimenti  normativi,  nei  limiti
          delle  risorse  di  cui  al  primo  periodo,  eventualmente
          incrementate nel rispetto dei  saldi  di  finanza  pubblica
          nell'ambito dei medesimi provvedimenti, si provvede a  dare
          attuazione agli interventi ivi previsti.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 55 dell'art. 2,
          del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga
          di  termini  previsti  da  disposizioni  legislative  e  di
          interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
          imprese e alle  famiglie),  come  modificato  dall'art.  1,
          comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
              «Art. 2 (Proroghe onerose  di  termini).  -  1.  -  54.
          (Omissis). 
              55. In funzione anche della prossima entrata in  vigore
          del nuovo accordo di  Basilea,  le  attivita'  per  imposte
          anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni  e
          perdite  su  crediti  non  ancora   dedotte   dal   reddito
          imponibile ai sensi del comma 3 dell' art.  106  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          ovvero alle rettifiche di valore nette  per  deterioramento
          dei  crediti  non  ancora  dedotte  dalla  base  imponibile
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ai  sensi
          degli articoli 6, comma 1, lettera c-bis), e  7,  comma  1,
          lettera b-bis), del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
          n. 446, nonche' quelle relative al valore dell'avviamento e
          delle  altre  attivita'  immateriali,  i   cui   componenti
          negativi sono deducibili in piu' periodi d'imposta ai  fini
          delle imposte sui redditi e  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive, sono trasformate in crediti d'imposta
          qualora  nel  bilancio  individuale  della  societa'  venga
          rilevata una perdita d'esercizio. 
              (Omissis).».