Art. 4
Norma di copertura
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, comma 3, valutati
in 7.458,03 milioni di euro per l'anno 2020, 13.532 milioni di euro
per l'anno 2021 e 13.256 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2022, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in
termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 8.242,8 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020, 3.850 milioni
di euro per l'anno 2021 e 3.574 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'art. 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
b) quanto a 4.191,66 milioni di euro per l'anno 2020 e 9.682
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e, in termini di
fabbisogno e indebitamento netto, di 4.976 milioni di euro per l'anno
2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse, iscritte sui
pertinenti capitoli del bilancio di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, derivanti dall'attuazione dell'art. 3,
comma 1;
c) quanto a 267 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
utilizzo delle risorse di cui all'art. 2, comma 55, del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'art. 1, comma 167,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«7. Al fine di dare attuazione a interventi finalizzati
alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito un fondo denominato "Fondo per
la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti",
con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l'anno
2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti
delle risorse di cui al primo periodo, eventualmente
incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica
nell'ambito dei medesimi provvedimenti, si provvede a dare
attuazione agli interventi ivi previsti.».
- Si riporta il testo vigente del comma 55 dell'art. 2,
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
imprese e alle famiglie), come modificato dall'art. 1,
comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
«Art. 2 (Proroghe onerose di termini). - 1. - 54.
(Omissis).
55. In funzione anche della prossima entrata in vigore
del nuovo accordo di Basilea, le attivita' per imposte
anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni e
perdite su crediti non ancora dedotte dal reddito
imponibile ai sensi del comma 3 dell' art. 106 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ovvero alle rettifiche di valore nette per deterioramento
dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ai sensi
degli articoli 6, comma 1, lettera c-bis), e 7, comma 1,
lettera b-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, nonche' quelle relative al valore dell'avviamento e
delle altre attivita' immateriali, i cui componenti
negativi sono deducibili in piu' periodi d'imposta ai fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, sono trasformate in crediti d'imposta
qualora nel bilancio individuale della societa' venga
rilevata una perdita d'esercizio.
(Omissis).».