IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42,  e  successive  modificazioni,
recante delega al Governo  in  materia  di  federalismo  fiscale,  in
attuazione dell'art. 119 della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successive
modificazioni, recante disposizioni in materia di determinazione  dei
costi e dei fabbisogni standard di  comuni,  citta'  metropolitane  e
province,  adottato  in  attuazione  della  delega  contenuta   nella
predetta legge n. 42 del 2009; 
  Vista la lettera b) del comma 1  dell'art.  5  del  citato  decreto
legislativo n. 216 del 2010 che prevede che la societa' per gli studi
di  settore  -  Sose  S.p.a.  provvede  al  monitoraggio  della  fase
applicativa e  all'aggiornamento  delle  elaborazioni  relative  alla
determinazione dei fabbisogni standard; 
  Vista la lettera e) del comma 1 dello stesso  art.  5  del  decreto
legislativo n. 216 del 2010, come modificata dall'art. 31 della legge
28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che la nota metodologica  e  le
elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard  di
cui alla lettera b) sono sottoposte alla Commissione  tecnica  per  i
fabbisogni standard, anche separatamente, per l'approvazione; 
  Visto  il  verbale  della  Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni
standard n. 41 del 24 luglio 2019, di approvazione dell'aggiornamento
a metodologia invariata dei fabbisogni standard  dei  comuni  per  il
2020; 
  Visto l'art. 6 del ripetuto decreto legislativo n. 216 del 2010 che
dispone che con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio  dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri  e  sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono adottati,  anche
separatamente,  la  nota  metodologica  relativa  alla  procedura  di
calcolo dei fabbisogni standard e il fabbisogno standard per  ciascun
comune, previa verifica da parte del  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze,  ai
fini del rispetto dell'art. 1, comma 3; 
  Visto, altresi', il medesimo art. 6 del decreto legislativo n.  216
del 2010 che, nel caso di  adozione  dei  soli  fabbisogni  standard,
decorsi quindici  giorni  dalla  sua  trasmissione  alla  Conferenza,
prevede  che  il  decreto  puo'  essere  comunque  adottato,   previa
deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  29
dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio  2017,
n.  44,  recante   adozione   delle   note   metodologiche   per   la
determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard  per
ciascun comune  delle  regioni  a  statuto  ordinario  relativi  alle
funzioni  di  istruzione  pubblica,  alle  funzioni  riguardanti   la
gestione  del  territorio  e  dell'ambiente  -  servizio  smaltimento
rifiuti, alle funzioni nel settore sociale - servizi di  asili  nido,
alle funzioni generali di amministrazione e controllo, alle  funzioni
di polizia locale, alle funzioni di  viabilita'  e  territorio,  alle
funzioni nel campo dei trasporti (trasporto pubblico locale) ed  alle
funzioni nel settore sociale al netto dei servizi di asili nido; 
  Vista  la  documentazione  recante  l'aggiornamento  a  metodologia
invariata dei fabbisogni standard dei comuni per il 2020,  nonche'  i
coefficienti di riparto dei fabbisogni standard dei  singoli  comuni,
trasmessa da Sose S.p.a. - soluzioni  per  il  sistema  economico  al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al  Dipartimento
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze con nota n.
0000713 del 24 luglio 2019; 
  Acquisito il parere favorevole del  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle  finanze  in
ordine alla verifica ai fini del  rispetto  dei  vincoli  di  cui  al
citato art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 216 del 2010; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 6 novembre 2019; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ai sensi del
richiamato art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216  del  2010
nella seduta dell'11 dicembre 2019; 
  Vista la  deliberazione  definitiva  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 5 marzo 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' adottata la nota metodologica  relativa  all'aggiornamento  a
metodologie invariate dei fabbisogni standard dei comuni per il  2020
ed il  fabbisogno  standard  complessivo  per  ciascun  comune  delle
regioni a statuto ordinario, allegati al presente  decreto,  relativi
alle funzioni di istruzione pubblica, alle  funzioni  riguardanti  la
gestione  del  territorio  e  dell'ambiente  -  servizio  smaltimento
rifiuti, alle funzioni nel settore sociale - servizi di  asili  nido,
alle funzioni generali di amministrazione gestione e controllo,  alle
funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilita' e territorio,
alle funzioni nel campo dei trasporti (trasporto pubblico locale)  ed
alle funzioni nel settore sociale al netto dei servizi di asili nido.