Art. 2 Misure urgenti di contenimento del contagio per le Province di Rimini e Piacenza e per il territorio del capoluogo di Medicina e della frazione di Ganzanigo. 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nelle Province di Rimini e Piacenza nonche' nel comune di Medicina e nella frazione di Ganzanigo, sono adottate le seguenti misure di contenimento: a) sospensione di tutte le attivita' produttive di beni e servizi da parte di persone fisiche e aziende ad esclusione delle attivita' agricole, di allevamento e di pesca, agroalimentari e relative filiere; b) per quanto attiene alle attivita' di cui alla lettera a), per il territorio di Rimini e' prescritto il ricorso prioritario al personale proveniente dal distretto sanitario in cui ha sede l'azienda, mentre per il territorio di Piacenza e' prescritto il ricorso prioritario al personale proveniente dalla stessa provincia; c) tutte le attivita' di cui alla lettera a) dovranno comunque ed in ogni caso operare nel rispetto di quanto stabilito dal «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro», sottoscritto il 14 marzo 2020 tra organizzazioni datoriali e sindacali, su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, tra le parti sociali, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020; d) possono proseguire la propria attivita' le aziende di logistica e magazzino limitatamente alla gestione di merci la cui ricezione, immagazzinamento, lavorazione e spedizione sia connessa ad attivita' o filiere riguardanti beni essenziali compresi nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ovvero finalizzata alla vendita al dettaglio attraverso piattaforme on line; e) le attivita' di cui alla lettera d) debbono operare con articolazione del lavoro su piu' turni giornalieri ove gia' non previsto e scaglionamento dei servizi di mensa e degli orari di pausa ristoro al fine di aumentare il distanziamento sociale tra gli operatori; f) sono escluse dall'obbligo di chiusura le attivita' di produzione di servizi urgenti per le abitazioni e per la garanzia della continuita' delle attivita' consentite (a titolo di esempio: idraulici, elettricisti), quelle indispensabili per consentire la mobilita' mediante uso degli automezzi di automazione (a titolo di esempio: meccanici, elettrauti, gommisti) e quelle strumentali all'erogazione dei servizi pubblici e all'attivita' delle pubbliche amministrazioni; g) sono autorizzate esclusivamente le attivita' di vendita, e servizi collegati, di generi alimentari, farmacie e parafarmacie, forni, ferramenta, lavanderie, rivenditori di mangimi per animali, edicole, distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, commercio al dettaglio di materiale per ottica, tabaccherie, rifornimento delle banconote agli sportelli dei bancomat e postamat, trasporto connesso al rifornimento di beni essenziali; la vendita di prodotti di qualsiasi genere merceologico e' sempre consentita quando e' prevista la consegna al domicilio del cliente tramite e-commerce, per televisione e per corrispondenza, radio e telefono; h) in caso di assenza o di impossibilita' di utilizzo dei servizi bancomat o postamat, o per l'esercizio di servizi indifferibili e di comprovata necessita', le agenzie bancarie e postali possono provvedere all'apertura straordinaria e temporanea delle loro sedi, limitando l'accesso al solo personale strettamente necessario e ricevendo i clienti solo su appuntamento, garantendo il rispetto delle disposizioni di cui al richiamato protocollo del 14 marzo 2020; i) al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, l'accesso ai luoghi di vendita e di servizio ammessi e' consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessita' di recare con se' minori, disabili o anziani; l) sono esclusi dai predetti divieti le attivita' dei presidi sociosanitari quali presidi ospedalieri, case della salute, luoghi di cura privati; m) sono sospesi tutti i cantieri di lavoro ad eccezione di quelli urgenti connessi alla messa in sicurezza del territorio e quelli relativi ad opere pubbliche di somma urgenza e di ripristino dei luoghi pubblici; m) sono chiusi al pubblico gli studi professionali, le sedi dei patronati, dei sindacati e delle associazioni di categoria; l'attivita' e' resa con modalita' di lavoro agile e il personale ammesso a lavorare in presenza presso le sedi non puo' superare il numero di una unita' per ciascun servizio ed in ogni caso non piu' di una unita' per ciascuna stanza; allo scopo di garantire l'esercizio di servizi indifferibili e di comprovata necessita', e' possibile provvedere all'apertura straordinaria e temporanea delle sedi ricevendo i clienti solo su appuntamento e garantendo il rispetto delle disposizioni di cui al richiamato protocollo del 14 marzo 2020; n) tutte le strutture ricettive comunque denominate sono chiuse; sono escluse dall'obbligo di chiusura le strutture operanti per esigenze collegate alla gestione dell'emergenza (a titolo di esempio: pernottamento di medici, isolamento di pazienti), quelle collegate al regolare esercizio dei servizi essenziali e quelle che ospitano persone regolarmente registrate al momento di entrata in vigore del presente atto per motivi diversi da quelli turistici e impossibilitate al rientro nei luoghi di residenza per motivi a loro non imputabili o che in dette strutture abbiano stabilito il proprio domicilio; o) restano sempre consentite le attivita' funzionali ad assicurare la continuita' delle attivita' e delle filiere non sospese nonche' dei servizi di pubblica utilita' e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attivita' consentite; il Prefetto puo' sospendere le predette attivita' qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente; fino all'adozione del provvedimento di sospensione dell'attivita', essa e' legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa; p) sono garantiti il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ed il servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari per le persone in isolamento domiciliare fiduciario; q) sono chiusi al pubblico i parchi pubblici, gli orti comunali, le aree di sgambamento cani, gli arenili in concessione e liberi, le aree in adiacenza al mare, i lungomari, le aree sportive a libero accesso, i servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico, le aree attrezzate per attivita' ludiche; r) fermo il rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza, sono vietati tutti gli assembramenti di persone in numero superiore a due unita'.