Art. 2 
 
Misure urgenti di contenimento del contagio per le Province di Rimini
  e Piacenza e per il territorio del capoluogo di  Medicina  e  della
  frazione di Ganzanigo. 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19 nelle Province di Rimini e Piacenza nonche'  nel  comune  di
Medicina e nella frazione di Ganzanigo,  sono  adottate  le  seguenti
misure di contenimento: 
    a) sospensione di tutte le attivita' produttive di beni e servizi
da parte di persone fisiche e aziende ad esclusione  delle  attivita'
agricole, di  allevamento  e  di  pesca,  agroalimentari  e  relative
filiere; 
    b) per quanto attiene alle attivita' di cui alla lettera a),  per
il territorio di Rimini  e'  prescritto  il  ricorso  prioritario  al
personale  proveniente  dal  distretto  sanitario  in  cui  ha   sede
l'azienda, mentre per il territorio  di  Piacenza  e'  prescritto  il
ricorso prioritario al personale proveniente dalla stessa provincia; 
    c) tutte le attivita' di cui alla lettera a) dovranno comunque ed
in ogni caso operare nel rispetto di quanto stabilito dal «Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure  per  il  contrasto  e  il
contenimento della diffusione del virus Covid-19  negli  ambienti  di
lavoro», sottoscritto il 14 marzo 2020 tra organizzazioni datoriali e
sindacali, su invito del Presidente del Consiglio dei  ministri,  del
Ministro dell'economia, del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del  Ministro  della
salute, tra le  parti  sociali,  in  attuazione  di  quanto  previsto
dall'art. 1, comma primo, numero 9), del decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 11 marzo 2020; 
    d)  possono  proseguire  la  propria  attivita'  le  aziende   di
logistica e magazzino limitatamente alla gestione  di  merci  la  cui
ricezione, immagazzinamento, lavorazione e spedizione sia connessa ad
attivita'   o   filiere   riguardanti   beni   essenziali    compresi
nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 marzo 2020 ovvero finalizzata alla vendita al dettaglio attraverso
piattaforme on line; 
    e) le attivita' di  cui  alla  lettera  d)  debbono  operare  con
articolazione del lavoro su  piu'  turni  giornalieri  ove  gia'  non
previsto e scaglionamento dei servizi di mensa e degli orari di pausa
ristoro al fine  di  aumentare  il  distanziamento  sociale  tra  gli
operatori; 
    f)  sono  escluse  dall'obbligo  di  chiusura  le  attivita'   di
produzione di servizi urgenti per le abitazioni  e  per  la  garanzia
della continuita' delle attivita' consentite (a  titolo  di  esempio:
idraulici, elettricisti), quelle  indispensabili  per  consentire  la
mobilita' mediante uso degli automezzi di automazione  (a  titolo  di
esempio:  meccanici,  elettrauti,  gommisti)  e  quelle   strumentali
all'erogazione dei servizi pubblici e all'attivita'  delle  pubbliche
amministrazioni; 
    g) sono autorizzate esclusivamente le  attivita'  di  vendita,  e
servizi collegati, di generi  alimentari,  farmacie  e  parafarmacie,
forni, ferramenta, lavanderie, rivenditori di  mangimi  per  animali,
edicole, distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico,
commercio  al  dettaglio  di  materiale  per   ottica,   tabaccherie,
rifornimento delle banconote agli sportelli dei bancomat e  postamat,
trasporto connesso al rifornimento di beni essenziali; la vendita  di
prodotti di qualsiasi genere merceologico e' sempre consentita quando
e' prevista la consegna al domicilio del cliente tramite  e-commerce,
per televisione e per corrispondenza, radio e telefono; 
    h) in caso di assenza o di impossibilita' di utilizzo dei servizi
bancomat o postamat, o per l'esercizio di servizi indifferibili e  di
comprovata  necessita',  le  agenzie  bancarie  e   postali   possono
provvedere all'apertura straordinaria e temporanea delle  loro  sedi,
limitando l'accesso  al  solo  personale  strettamente  necessario  e
ricevendo i clienti solo  su  appuntamento,  garantendo  il  rispetto
delle disposizioni di cui al richiamato protocollo del 14 marzo 2020; 
    i) al fine di limitare al massimo la concentrazione  di  persone,
l'accesso ai luoghi di vendita e di servizio ammessi e' consentito ad
un solo componente per  nucleo  familiare,  fatta  eccezione  per  la
necessita' di recare con se' minori, disabili o anziani; 
    l) sono esclusi dai predetti divieti  le  attivita'  dei  presidi
sociosanitari quali presidi ospedalieri, case della salute, luoghi di
cura privati; 
    m) sono sospesi tutti i cantieri di lavoro ad eccezione di quelli
urgenti connessi alla messa in  sicurezza  del  territorio  e  quelli
relativi ad opere pubbliche di somma  urgenza  e  di  ripristino  dei
luoghi pubblici; 
    m) sono chiusi al pubblico gli studi professionali, le  sedi  dei
patronati,  dei  sindacati  e  delle   associazioni   di   categoria;
l'attivita' e' resa con modalita' di  lavoro  agile  e  il  personale
ammesso a lavorare in presenza presso le sedi non  puo'  superare  il
numero di una unita' per ciascun servizio ed in ogni caso non piu' di
una unita' per ciascuna stanza; allo scopo di  garantire  l'esercizio
di servizi indifferibili e di  comprovata  necessita',  e'  possibile
provvedere  all'apertura  straordinaria  e  temporanea   delle   sedi
ricevendo i clienti solo su appuntamento  e  garantendo  il  rispetto
delle disposizioni di cui al richiamato protocollo del 14 marzo 2020; 
    n) tutte le strutture ricettive comunque denominate sono  chiuse;
sono escluse dall'obbligo  di  chiusura  le  strutture  operanti  per
esigenze collegate alla gestione dell'emergenza (a titolo di esempio:
pernottamento di medici, isolamento di pazienti), quelle collegate al
regolare esercizio dei  servizi  essenziali  e  quelle  che  ospitano
persone regolarmente registrate al momento di entrata in  vigore  del
presente  atto   per   motivi   diversi   da   quelli   turistici   e
impossibilitate al rientro nei luoghi di residenza per motivi a  loro
non imputabili o che in dette strutture abbiano stabilito il  proprio
domicilio; 
    o)  restano  sempre  consentite  le   attivita'   funzionali   ad
assicurare la continuita' delle attivita' e delle filiere non sospese
nonche' dei servizi di pubblica utilita' e  dei  servizi  essenziali,
previa  comunicazione  al  Prefetto,  nella   quale   sono   indicate
specificamente le  imprese  e  le  amministrazioni  beneficiarie  dei
prodotti e servizi attinenti alle attivita' consentite;  il  Prefetto
puo'  sospendere  le  predette  attivita'  qualora  ritenga  che  non
sussistano  le  condizioni  di  cui  al  periodo   precedente;   fino
all'adozione del provvedimento di sospensione dell'attivita', essa e'
legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa; 
    p) sono garantiti il servizio di raccolta e  smaltimento  rifiuti
ed il servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari
per le persone in isolamento domiciliare fiduciario; 
    q) sono chiusi al pubblico i parchi pubblici, gli orti  comunali,
le aree di sgambamento cani, gli arenili in concessione e liberi,  le
aree in adiacenza al mare, i lungomari, le  aree  sportive  a  libero
accesso, i servizi igienici pubblici e privati ad  uso  pubblico,  le
aree attrezzate per attivita' ludiche; 
    r) fermo il rispetto delle distanze interpersonali di  sicurezza,
sono vietati tutti gli assembramenti di persone in numero superiore a
due unita'.