Art. 2
Misure urgenti di contenimento del contagio per le Province di Rimini
e Piacenza e per il territorio del capoluogo di Medicina e della
frazione di Ganzanigo.
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 nelle Province di Rimini e Piacenza nonche' nel comune di
Medicina e nella frazione di Ganzanigo, sono adottate le seguenti
misure di contenimento:
a) sospensione di tutte le attivita' produttive di beni e servizi
da parte di persone fisiche e aziende ad esclusione delle attivita'
agricole, di allevamento e di pesca, agroalimentari e relative
filiere;
b) per quanto attiene alle attivita' di cui alla lettera a), per
il territorio di Rimini e' prescritto il ricorso prioritario al
personale proveniente dal distretto sanitario in cui ha sede
l'azienda, mentre per il territorio di Piacenza e' prescritto il
ricorso prioritario al personale proveniente dalla stessa provincia;
c) tutte le attivita' di cui alla lettera a) dovranno comunque ed
in ogni caso operare nel rispetto di quanto stabilito dal «Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro», sottoscritto il 14 marzo 2020 tra organizzazioni datoriali e
sindacali, su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della
salute, tra le parti sociali, in attuazione di quanto previsto
dall'art. 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;
d) possono proseguire la propria attivita' le aziende di
logistica e magazzino limitatamente alla gestione di merci la cui
ricezione, immagazzinamento, lavorazione e spedizione sia connessa ad
attivita' o filiere riguardanti beni essenziali compresi
nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 marzo 2020 ovvero finalizzata alla vendita al dettaglio attraverso
piattaforme on line;
e) le attivita' di cui alla lettera d) debbono operare con
articolazione del lavoro su piu' turni giornalieri ove gia' non
previsto e scaglionamento dei servizi di mensa e degli orari di pausa
ristoro al fine di aumentare il distanziamento sociale tra gli
operatori;
f) sono escluse dall'obbligo di chiusura le attivita' di
produzione di servizi urgenti per le abitazioni e per la garanzia
della continuita' delle attivita' consentite (a titolo di esempio:
idraulici, elettricisti), quelle indispensabili per consentire la
mobilita' mediante uso degli automezzi di automazione (a titolo di
esempio: meccanici, elettrauti, gommisti) e quelle strumentali
all'erogazione dei servizi pubblici e all'attivita' delle pubbliche
amministrazioni;
g) sono autorizzate esclusivamente le attivita' di vendita, e
servizi collegati, di generi alimentari, farmacie e parafarmacie,
forni, ferramenta, lavanderie, rivenditori di mangimi per animali,
edicole, distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico,
commercio al dettaglio di materiale per ottica, tabaccherie,
rifornimento delle banconote agli sportelli dei bancomat e postamat,
trasporto connesso al rifornimento di beni essenziali; la vendita di
prodotti di qualsiasi genere merceologico e' sempre consentita quando
e' prevista la consegna al domicilio del cliente tramite e-commerce,
per televisione e per corrispondenza, radio e telefono;
h) in caso di assenza o di impossibilita' di utilizzo dei servizi
bancomat o postamat, o per l'esercizio di servizi indifferibili e di
comprovata necessita', le agenzie bancarie e postali possono
provvedere all'apertura straordinaria e temporanea delle loro sedi,
limitando l'accesso al solo personale strettamente necessario e
ricevendo i clienti solo su appuntamento, garantendo il rispetto
delle disposizioni di cui al richiamato protocollo del 14 marzo 2020;
i) al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone,
l'accesso ai luoghi di vendita e di servizio ammessi e' consentito ad
un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la
necessita' di recare con se' minori, disabili o anziani;
l) sono esclusi dai predetti divieti le attivita' dei presidi
sociosanitari quali presidi ospedalieri, case della salute, luoghi di
cura privati;
m) sono sospesi tutti i cantieri di lavoro ad eccezione di quelli
urgenti connessi alla messa in sicurezza del territorio e quelli
relativi ad opere pubbliche di somma urgenza e di ripristino dei
luoghi pubblici;
m) sono chiusi al pubblico gli studi professionali, le sedi dei
patronati, dei sindacati e delle associazioni di categoria;
l'attivita' e' resa con modalita' di lavoro agile e il personale
ammesso a lavorare in presenza presso le sedi non puo' superare il
numero di una unita' per ciascun servizio ed in ogni caso non piu' di
una unita' per ciascuna stanza; allo scopo di garantire l'esercizio
di servizi indifferibili e di comprovata necessita', e' possibile
provvedere all'apertura straordinaria e temporanea delle sedi
ricevendo i clienti solo su appuntamento e garantendo il rispetto
delle disposizioni di cui al richiamato protocollo del 14 marzo 2020;
n) tutte le strutture ricettive comunque denominate sono chiuse;
sono escluse dall'obbligo di chiusura le strutture operanti per
esigenze collegate alla gestione dell'emergenza (a titolo di esempio:
pernottamento di medici, isolamento di pazienti), quelle collegate al
regolare esercizio dei servizi essenziali e quelle che ospitano
persone regolarmente registrate al momento di entrata in vigore del
presente atto per motivi diversi da quelli turistici e
impossibilitate al rientro nei luoghi di residenza per motivi a loro
non imputabili o che in dette strutture abbiano stabilito il proprio
domicilio;
o) restano sempre consentite le attivita' funzionali ad
assicurare la continuita' delle attivita' e delle filiere non sospese
nonche' dei servizi di pubblica utilita' e dei servizi essenziali,
previa comunicazione al Prefetto, nella quale sono indicate
specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei
prodotti e servizi attinenti alle attivita' consentite; il Prefetto
puo' sospendere le predette attivita' qualora ritenga che non
sussistano le condizioni di cui al periodo precedente; fino
all'adozione del provvedimento di sospensione dell'attivita', essa e'
legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
p) sono garantiti il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti
ed il servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari
per le persone in isolamento domiciliare fiduciario;
q) sono chiusi al pubblico i parchi pubblici, gli orti comunali,
le aree di sgambamento cani, gli arenili in concessione e liberi, le
aree in adiacenza al mare, i lungomari, le aree sportive a libero
accesso, i servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico, le
aree attrezzate per attivita' ludiche;
r) fermo il rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza,
sono vietati tutti gli assembramenti di persone in numero superiore a
due unita'.