Art. 3 Durata delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 1.I provvedimenti della presente ordinanza sono efficaci dalla data di sottoscrizione della presente ordinanza fino all'adozione del prossimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e comunque, non oltre il 13 aprile 2020. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza e' sanzionato ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 aprile 2020 Il Ministro della salute Speranza Il Presidente della Regione Emilia Romagna Bonaccini