Art. 3
Durata delle misure urgenti per evitare
la diffusione del COVID-19
1.I provvedimenti della presente ordinanza sono efficaci dalla data
di sottoscrizione della presente ordinanza fino all'adozione del
prossimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e
comunque, non oltre il 13 aprile 2020.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle
misure di cui alla presente ordinanza e' sanzionato ai sensi
dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 aprile 2020
Il Ministro della salute
Speranza
Il Presidente della Regione Emilia Romagna
Bonaccini