Art. 3 
 
               Durata delle misure urgenti per evitare 
                     la diffusione del COVID-19 
 
  1.I provvedimenti della presente ordinanza sono efficaci dalla data
di sottoscrizione della  presente  ordinanza  fino  all'adozione  del
prossimo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   e
comunque, non oltre il 13 aprile 2020. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto  delle
misure  di  cui  alla  presente  ordinanza  e'  sanzionato  ai  sensi
dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. 
  La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 3 aprile 2020 
 
                                             Il Ministro della salute 
                                                     Speranza         
Il Presidente della Regione Emilia Romagna 
              Bonaccini