IL DIRETTORE GENERALE 
                   per il patrimonio naturalistico 
 
  Vista  la  direttiva  2009/147/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 30 novembre 2009, concernente  la  conservazione  degli
uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 11; 
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394  «Legge  quadro  sulle  aree
protette»; 
  Vista la direttiva 92/43/CEE del  Consiglio  del  21  maggio  1992,
relativa alla conservazione degli habitat  naturali  e  seminaturali,
nonche' della flora e della fauna selvatiche e in particolare  l'art.
22, lettera a) e lettera b); 
  Vista la legge 11 febbraio 1992, n.  157,  recante  «Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio», ed in particolare l'art. 20; 
  Viste le raccomandazioni n. 57 (1997), 84 (14), 77 (1999) approvate
dal Comitato permanente della convenzione  di  Berna,  relative  alle
introduzioni di specie  alloctone,  alla  loro  eradicazione  e  alle
misure di prevenzione che i Paesi membri sono chiamati ad attivare; 
  Vista la raccomandazione 99 riguardante la Strategia europea  sulle
specie  aliene  invasive  adottata  dal  Comitato  permanente   della
convenzione di Berna nel dicembre 2003; 
  Visto il decreto del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio del 3 settembre 2002 «Linee guida per la gestione dei siti
Natura 2000» pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  224  del  24
settembre 2002; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,
n. 357 «Regolamento  recante  attuazione  della  direttiva  92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat  naturali  e  seminaturali,
nonche'  della  flora  e  della  fauna  selvatiche»  e  le  modifiche
apportate dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo  2003,
n. 120 «Regolamento recante modifiche e integrazioni al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.  214  «Attuazione
della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro
l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali»; 
  Viste le «Linee guida per le immissioni  delle  specie  faunistiche
(Quad.  Cons.  natura  27,  Min.  ambiente  -  INFS,  2007),  per  la
reintroduzione e il  ripopolamento  delle  specie  autoctone  di  cui
all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica  12  marzo
2003, n. 120 e delle specie di cui  all'allegato  I  della  direttiva
2009/147/CE; 
  Viste le «Linee guida  per  la  traslocazione  di  specie  vegetali
spontanee» (Rossi G., Amosso C., Orsenigo S., Abeli T.,  Quad.  Cons.
natura 38, Min. ambiente - ISPRA, 2013); 
  Viste le «Guidelines for  reintroductions  and  other  conservation
translocations»,  dell'Unione  internazionale  per  la  conservazione
della natura.  V.  1.0.  Gland  Switzerland.  IUCN  SSC  (2013),  che
descrivono i principi che sono alla base delle immissioni finalizzate
alla conservazione; 
  Viste le linee guida dell'International Plant protection Convention
del 2017 «International Standards for Phytosanitary  Measures  (ISPM)
No. 3: Guidelines for the export, shipment,  import  and  release  of
biological control agents and other beneficial organisms».  Food  and
Agriculture   Organization    of    the    United    nations,    Rome
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms     -
https://www.ippc.int/en/publications/600/ 
  Visto il codice di condotta «Code of conduct  for  the  import  and
release of exotic biological control  agents».  1995  Report  of  the
conference     of     the     FAO     -     Twenty-eight     session.
http://www.fao.org/docrep/x5585E/x5585e0i.htm 
  Visto il regolamento UE n. 1143/2014 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire
e gestire  l'introduzione  e  la  diffusione  delle  specie  esotiche
invasive; 
  Visto il decreto del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 19 gennaio 2015 «Elenco delle specie  alloctone
escluse dalle previsioni dell'art. 2,  comma  2-bis  della  legge  n.
157/1992»; 
  Vista la legge 28 giugno 2016,  n.  132  «Istituzione  del  Sistema
nazionale  a  rete  per  la  protezione  dell'ambiente  e  disciplina
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»; 
  Visto il regolamento delegato UE n. 2018/968 della Commissione  del
30 aprile 2018, che  integra  il  regolamento  UE  n.  1143/2014  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione
dei rischi in relazione alle specie esotiche invasive; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 2019,  n.
102 «Regolamento recante ulteriori modifiche all'art. 12 del  decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,  concernete
l'attuazione della direttiva 92/43/CEE  relativa  alla  conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della  flora  e  della
fauna selvatiche»; 
  Considerato  che  la   Direzione   generale   per   il   patrimonio
naturalistico  del  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare fornisce attraverso i piani d'azione  nazionali
per specie faunistiche o floristiche in pericolo e le linee guida per
il contenimento di specie che  arrecano  danni  alla  fauna  o  flora
autoctona, redatti con il contributo tecnico-scientifico  dell'ISPRA,
gli indirizzi utili per definire una strategia di tutela  e  gestione
del patrimonio faunistico nazionale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  19
giugno 2019, n.  97  «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dell'ambiente  e  della   tutela   del   territorio   e   del   mare,
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e  degli
Uffici di diretta collaborazione»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  6
novembre 2019, n. 138 «Regolamento di  organizzazione  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»; 
  Vista la competenza in materia affidata alla Direzione generale per
il patrimonio naturalistico e la nomina del dott. Carlo  Zaghi  quale
direttore generale con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 15 gennaio 2020; 
  Sentito  il  Ministero  per  le  politiche  agricole,   alimentari,
forestali e del turismo che ha espresso parere favorevole al presente
schema di decreto ministeriale con nota prot. n. 1518 del 12 febbraio
2020; 
  Sentito il Ministero della salute che ha espresso parere favorevole
al presente schema di decreto ministeriale con nota prot. n. 3325 del
12 febbraio 2020; 
  Sentito il  consiglio  del  Sistema  nazionale  per  la  protezione
dell'ambiente, di cui all'art. 13, comma  2  della  legge  28  giugno
2006, n. 132, che ha espresso parere favorevole sul  presente  schema
di decreto ministeriale con la delibera n. 70/2020 del 6 marzo 2020; 
  Acquisito il parere n. 51/CSR della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni, e le Province autonome di Trento e
Bolzano, reso nella seduta del 31 marzo 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto definisce: 
  a) i criteri per la reintroduzione e  il  ripopolamento  di  specie
autoctone, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del decreto del  Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357; 
  b) i criteri per l'immissione in natura di specie non autoctone, ai
sensi  dell'art.  12,  comma  1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 357 del 1997.