Art. 2 Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento di specie autoctone 1. Lo studio di fattibilita' di cui all'art. 12, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e' redatto sulla base degli elementi indicati nell'allegato 1. 2. Lo studio di fattibilita' tiene conto delle indicazioni tecniche pubblicate dal SNPA e, ove presenti, dei piani d'azione e delle linee guida nazionali o internazionali. 3. Per il recupero delle specie localmente estinte va data priorita', quando possibile, agli interventi di conservazione in situ delle popolazioni residue della specie, anche favorendone l'espansione naturale. 4. La valutazione dello studio di cui al comma 1 e' operata dall'amministrazione regionale o dall'ente di gestione dell'area protetta nazionale, anche con il supporto dell'ISPRA o dell'agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente ove competente. La valutazione deve considerare l'opportunita' dell'intervento, la realizzabilita', la probabilita' di successo e il contributo al miglioramento dello stato di conservazione della specie; inoltre vanno valutati i possibili rischi e impatti ambientali, sanitari e socioeconomici nell'area di prelievo e nell'area in cui viene effettuata la reintroduzione o il ripopolamento, nonche' le misure di contenimento dei possibili rischi. 5. Gli interventi approvati conformemente all'art. 22, lettera a) della direttiva 92/43/CEE sono da considerarsi connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997.