Art. 2 
 
                    Criteri per la reintroduzione 
               e il ripopolamento di specie autoctone 
 
  1. Lo studio di fattibilita'  di  cui  all'art.  12,  comma  2  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del  1997  e'  redatto
sulla base degli elementi indicati nell'allegato 1. 
  2. Lo studio di fattibilita' tiene conto delle indicazioni tecniche
pubblicate dal SNPA e, ove presenti, dei piani d'azione e delle linee
guida nazionali o internazionali. 
  3.  Per  il  recupero  delle  specie  localmente  estinte  va  data
priorita', quando possibile, agli interventi di conservazione in situ
delle   popolazioni   residue   della   specie,   anche   favorendone
l'espansione naturale. 
  4. La valutazione dello  studio  di  cui  al  comma  1  e'  operata
dall'amministrazione regionale  o  dall'ente  di  gestione  dell'area
protetta nazionale, anche con il supporto dell'ISPRA  o  dell'agenzia
regionale  o  provinciale  per  la   protezione   dell'ambiente   ove
competente.   La   valutazione   deve   considerare    l'opportunita'
dell'intervento, la realizzabilita', la probabilita' di successo e il
contributo  al  miglioramento  dello  stato  di  conservazione  della
specie;  inoltre  vanno  valutati  i  possibili  rischi   e   impatti
ambientali,  sanitari  e  socioeconomici  nell'area  di  prelievo   e
nell'area  in  cui  viene   effettuata   la   reintroduzione   o   il
ripopolamento,  nonche'  le  misure  di  contenimento  dei  possibili
rischi. 
  5. Gli interventi approvati conformemente all'art. 22,  lettera  a)
della direttiva 92/43/CEE sono da considerarsi connessi  e  necessari
al mantenimento in uno stato  di  conservazione  soddisfacente  degli
habitat e delle  specie  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 357 del 1997.