Art. 3 Criteri per l'immissione in natura di specie o popolazioni non autoctone 1. Gli enti richiedenti l'autorizzazione di immissione di una specie o popolazioni non autoctone presentano richiesta al Ministero dell'ambiente corredata da uno studio del rischio che tenga comunque conto dei seguenti elementi: a) caratteristiche della specie o popolazione oggetto di immissione; b) area interessata dall'immissione; c) periodo per il quale si richiede l'autorizzazione; d) motivazione dell'immissione con esplicito riferimento alle ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse ad esigenze di tipo ambientale, economico, sociale e culturale che richiedono l'immissione della specie alloctona; e) valutazione della probabilita' di insediamento della specie alloctona nell'area di immissione e di diffusione nelle aree circostanti; f) analisi dei possibili rischi diretti e indiretti legati all'immissione della specie alloctona su specie selvatiche autoctone, specie allevate e habitat naturali presenti nell'area di immissione e nelle aree circostanti di possibile diffusione; g) analisi dei possibili benefici ambientali ed ecologici apportati dall'immissione della specie alloctona; h) piano di monitoraggio post-rilascio di durata adeguata per valutare gli effetti dell'immissione della specie alloctona; i) piano di interventi gestionali nel caso di impatti negativi imprevisti da parte della specie alloctona oggetto di immissione. 2. Lo studio del rischio fornisce informazioni su tutti gli elementi indicati nell'allegato 2 per l'immissione di specie usate come Agenti di controllo biologico e nell'allegato 3 per l'immissione di specie non autoctone per motivazioni diverse dal controllo biologico. 3. Lo studio del rischio deve essere condotto con approccio olistico e interdisciplinare, basato su documentate informazioni tecnico-scientifiche e tenere conto delle indicazioni tecniche del SNPA e del Comitato fitosanitario nazionale. 4. Ai fini della valutazione del pregiudizio arrecato agli habitat naturali ed alle specie, deve essere svolta una valutazione complessiva dei possibili rischi e benefici ambientali ed ecologici legati all'immissione della specie non autoctona. 5. L'autorizzazione indica il contesto temporale e spaziale di validita' della deroga e fornisce le eventuali prescrizioni. 6. Il divieto di immissione di specie non autoctone si applica anche agli ambienti artificiali o alle strutture di contenimento rispetto alle quali non sia possibile escludere rischi di fuga, come laghetti di pesca sportiva o impianti di acquacoltura a mare. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 aprile 2020 Il direttore generale: Zaghi