Art. 3 
 
            Criteri per l'immissione in natura di specie 
                     o popolazioni non autoctone 
 
  1. Gli enti  richiedenti  l'autorizzazione  di  immissione  di  una
specie o popolazioni non autoctone presentano richiesta al  Ministero
dell'ambiente corredata da uno studio del rischio che tenga  comunque
conto dei seguenti elementi: 
    a)  caratteristiche  della  specie  o  popolazione   oggetto   di
immissione; 
    b) area interessata dall'immissione; 
    c) periodo per il quale si richiede l'autorizzazione; 
    d) motivazione dell'immissione  con  esplicito  riferimento  alle
ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse ad esigenze di tipo
ambientale,   economico,   sociale   e   culturale   che   richiedono
l'immissione della specie alloctona; 
    e) valutazione della probabilita' di  insediamento  della  specie
alloctona  nell'area  di  immissione  e  di  diffusione  nelle   aree
circostanti; 
    f) analisi  dei  possibili  rischi  diretti  e  indiretti  legati
all'immissione della specie alloctona su specie selvatiche autoctone,
specie allevate e habitat naturali presenti nell'area di immissione e
nelle aree circostanti di possibile diffusione; 
    g)  analisi  dei  possibili  benefici  ambientali  ed   ecologici
apportati dall'immissione della specie alloctona; 
    h) piano di monitoraggio post-rilascio  di  durata  adeguata  per
valutare gli effetti dell'immissione della specie alloctona; 
    i) piano di interventi gestionali nel caso  di  impatti  negativi
imprevisti da parte della specie alloctona oggetto di immissione. 
  2. Lo  studio  del  rischio  fornisce  informazioni  su  tutti  gli
elementi indicati nell'allegato 2 per l'immissione  di  specie  usate
come Agenti di controllo biologico e nell'allegato 3 per l'immissione
di  specie  non  autoctone  per  motivazioni  diverse  dal  controllo
biologico. 
  3. Lo  studio  del  rischio  deve  essere  condotto  con  approccio
olistico e  interdisciplinare,  basato  su  documentate  informazioni
tecnico-scientifiche e tenere conto delle  indicazioni  tecniche  del
SNPA e del Comitato fitosanitario nazionale. 
  4. Ai fini della valutazione del pregiudizio arrecato agli  habitat
naturali  ed  alle  specie,  deve  essere  svolta   una   valutazione
complessiva dei possibili rischi e benefici ambientali  ed  ecologici
legati all'immissione della specie non autoctona. 
  5. L'autorizzazione indica il  contesto  temporale  e  spaziale  di
validita' della deroga e fornisce le eventuali prescrizioni. 
  6. Il divieto di immissione di  specie  non  autoctone  si  applica
anche agli ambienti artificiali  o  alle  strutture  di  contenimento
rispetto alle quali non sia possibile escludere rischi di fuga,  come
laghetti di pesca sportiva o impianti di acquacoltura a mare. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 2 aprile 2020 
 
                                         Il direttore generale: Zaghi