Art. 2
Campo di applicazione
1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare agli
asili nido con oltre 30 persone presenti, di cui all'allegato I del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi
individuati con il numero 67, esistenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto ovvero a quelli di nuova realizzazione.
2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle
attivita' di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme
tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro
dell'interno 16 luglio 2014.