Art. 2 
 
                    Controlli e relazione annuale 
 
  1. I controlli amministrativi ed in  loco  relativi  all'attuazione
del Programma sono demandati ad AGEA. 
  2. Entro novanta  giorni  dalla  conclusione  del  programma,  AGEA
predispone  e  trasmette  al  Ministro   delle   politiche   agricole
alimentari e  forestali  una  relazione  sulle  attivita'  realizzate
relativamente al Programma di  distribuzione  di  derrate  alimentari
alle   persone   indigenti   per   l'anno   2020,   corredata   della
rendicontazione delle risorse gestite. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di  controllo  per  la
registrazione ed entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 17 marzo 2020 
 
                                        Il Ministro delle politiche   
                                      agricole alimentari e forestali 
                                                 Bellanova            
 
  Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali 
         Catalfo          
 

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole n. 171