IL DIRIGENTE  DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte seconda, titolo II, capo  I,  sezione
2, del citato regolamento (UE)  n.  1308/2013,  recante  norme  sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   commissione   e
successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le
denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche
protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della commissione del 17
ottobre 2018  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34  della  commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto
riguarda le domande di protezione  delle  denominazioni  di  origine,
delle indicazioni  geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le  modifiche  del
disciplinare  di  produzione,  il  registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  302  del  28  dicembre  2016,
recante la disciplina organica della coltivazione della vite e  della
produzione e del commercio del vino; 
  Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del  24  novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  90  della  citata  legge  n.
238/2016, fino all'emanazione dei decreti  applicativi  della  stessa
legge e dei citati reg. UE n. 33/2019 e  n.  34/2019,  continuano  ad
essere  applicabili  per  le  modalita'  procedurali   nazionali   in
questione  le  disposizioni   del   predetto decreto   ministeriale 7
novembre 2012; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del  20  dicembre
2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini  DOP
e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione  dei
vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare
gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'U.E. all'epoca
vigente, nonche' dei relativi  fascicoli  tecnici,  ivi  compreso  il
disciplinare consolidato della DOP  «Rosso  di  Montepulciano»  e  il
relativo documento unico riepilogativo; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato
sito del Ministero, con il quale e' stato  da  ultimo  aggiornato  il
disciplinare di produzione della predetta DOP; 
  Esaminata la documentata domanda presentata per  il  tramite  della
Regione  Toscana  su  istanza  del  Consorzio  del  vino  nobile   di
Montepulciano con sede in Montepulciano (Siena), intesa  ad  ottenere
la modifica dell'art. 7 del disciplinare di produzione della DOC  dei
vini «Rosso di Montepulciano», nel rispetto della procedura di cui al
citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
  Atteso che la citata richiesta di modifica,  considerata  «modifica
ordinaria» che comporta  variazioni  al  documento  unico,  ai  sensi
dell'art. 17, del Reg. UE n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito
della procedura nazionale preliminare  prevista  dal  citato  decreto
ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, e 10 e, in particolare: 
      e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato  Nazionale
vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge 12  dicembre  2016,  n.
238, espresso nella riunione del 30 gennaio 2020; 
      conformemente  alle  indicazioni  diramate  con  la   circolare
ministeriale  n.  6694  del  30  gennaio  2019  e   successiva   nota
integrativa n. 9234 dell'8 febbraio 2019, la proposta di modifica del
disciplinare  in  questione  e'  stata  pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 21  febbraio  2020,  al
fine  di  dar  modo  agli  interessati  di  presentare  le  eventuali
osservazioni entro trenta giorni dalla citata data; 
      entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla
citata proposta di modifica; 
  Vista la nota n. 0019480-03/04/2020 con la quale il  Consorzio  del
vino nobile di Montepulciano ha chiesto di prevedere un  periodo  per
lo smaltimento delle etichette gia' detenute negli stabilimenti delle
ditte interessate e conformi alle disposizioni di  etichettatura  del
preesistente disciplinare della DOP  «Rosso  di  Montepulciano»,  nel
rispetto  di  determinate  condizioni  da  inserire  all'art.  7  del
disciplinare consolidato con la modifica in questione,  riportato  in
allegato al presente decreto; 
  Vista altresi' la  nota  n.  0019481-03/04/2020  con  la  quale  la
Regione Toscana  ha  espresso  il  parere  favorevole  alla  predetta
richiesta del Consorzio del vino nobile di Montepulciano; 
  Considerato  che  a  seguito  dell'esito  positivo  della  predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art.  17,  par.
2, del reg. UE n. 33/2019 e all'art.  10  del  Reg.  UE  n.  34/2019,
sussistono i requisiti per  approvare  con  il  presente  decreto  le
«modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda di modifica  del
disciplinare di produzione della produzione della DOP dei vini «Rosso
di Montepulciano» e il relativo documento unico  consolidato  con  le
stesse modifiche; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  procedere  alla  pubblicazione   del
presente decreto di  approvazione  delle  «modifiche  ordinarie»  del
disciplinare di produzione in  questione  e  del  relativo  documento
unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse «modifiche
ordinarie» alla commissione UE, tramite il sistema informativo  messo
a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del reg.  UE
n. 34/2019; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al disciplinare di produzione  della  DOP  dei  vini  «Rosso  di
Montepulciano», cosi' come consolidato con il decreto ministeriale 30
novembre 2011 e da ultimo modificato con il  decreto  ministeriale  7
marzo 2014 richiamati  in  premessa,  sono  approvate  le  «modifiche
ordinarie» di cui alla proposta pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 43 del 21 febbraio 2020; 
  2. Il disciplinare di produzione  della  DOP  dei  vini  «Rosso  di
Montepulciano», consolidato con le «modifiche ordinarie»  di  cui  al
precedente comma ed il relativo documento unico consolidato, figurano
rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.