Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020, recante «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto l'art. 112 del predetto decreto-legge che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e che ne definisce funzioni e poteri, anche in deroga alle disposizioni vigenti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020 n. 0006119P4.8.1.4.1., con il quale, all'art. 1, il dott. Domenico Arcuri e' stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 a cui sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122; Considerato che il citato art. 122 statuisce, altresi', che il Commissario straordinario sovraintenda ai processi di distribuzione di farmaci, apparecchiature ed altri dispositivi medici di protezione individuale per far fronte all'emergenza nazionale COVID-19; Ritenuto necessario, stante la situazione emergenziale, procedere, nelle more dell'introduzione di successive disposizioni normative in materia, ad un intervento urgente ed indifferibile che regoli la piu' opportuna distribuzione di DPI da parte delle farmacie, al fine di garantire, altresi', la piu' ampia diffusione di tali dispositivi ai cittadini, nonche' di prevenire la costituzione di forme di mercato a vocazione speculativa ai danni dei cittadini stessi; Dispone: Art. 1 Disposizioni urgenti circa la vendita al dettaglio nelle farmacie di DPI 1. E' consentita la vendita al dettaglio di DPI da parte delle farmacie ubicate nell'intero territorio nazionale, anche in assenza degli imballaggi di riferimento, con le opportune cautele igieniche e sanitarie adottate a cura del venditore come descritte nel successivo art. 2. 2. La vendita al dettaglio anche di una sola unita' di DPI senza imballaggi di riferimento deve prevedere un prezzo inferiore o pari all'importo previsto per la singola confezione diviso il numero dei DPI presenti nella medesima.