Il Commissario straordinario  per  l'attuazione  e  il  coordinamento
  delle   misure   di   contenimento   e   contrasto   dell'emergenza
  epidemiologica COVID-19 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19; 
  Visto il decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020,
recante «Misure di potenziamento del servizio sanitario  nazionale  e
di sostegno economico per famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto l'art. 112 del predetto decreto-legge  che  prevede  che  con
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  e'  nominato  un
Commissario straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle
misure occorrenti per il contenimento e il  contrasto  dell'emergenza
epidemiologica COVID-19, e che ne definisce funzioni e poteri,  anche
in deroga alle disposizioni vigenti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo
2020 n. 0006119P4.8.1.4.1.,  con  il  quale,  all'art.  1,  il  dott.
Domenico Arcuri  e'  stato  nominato  Commissario  straordinario  per
l'attuazione e  il  coordinamento  delle  misure  occorrenti  per  il
contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 a cui
sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122; 
  Considerato che il citato art.  122  statuisce,  altresi',  che  il
Commissario straordinario sovraintenda ai processi  di  distribuzione
di farmaci, apparecchiature ed altri dispositivi medici di protezione
individuale per far fronte all'emergenza nazionale COVID-19; 
  Ritenuto necessario, stante la situazione emergenziale,  procedere,
nelle more dell'introduzione di successive disposizioni normative  in
materia, ad un intervento urgente ed indifferibile che regoli la piu'
opportuna distribuzione di DPI da parte delle farmacie,  al  fine  di
garantire, altresi', la piu' ampia diffusione di tali dispositivi  ai
cittadini, nonche' di prevenire la costituzione di forme di mercato a
vocazione speculativa ai danni dei cittadini stessi; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
         Disposizioni urgenti circa la vendita al dettaglio 
                        nelle farmacie di DPI 
 
  1. E' consentita la vendita al dettaglio  di  DPI  da  parte  delle
farmacie ubicate nell'intero territorio nazionale, anche  in  assenza
degli imballaggi di riferimento, con le opportune cautele igieniche e
sanitarie adottate a cura del venditore come descritte nel successivo
art. 2. 
  2. La vendita al dettaglio anche di una sola unita'  di  DPI  senza
imballaggi di riferimento deve prevedere un prezzo inferiore  o  pari
all'importo previsto per la singola confezione diviso il  numero  dei
DPI presenti nella medesima.