Art. 2 
 
                   Disposizioni igienico-sanitarie 
                    ed informativa al consumatore 
 
  1. Per procedere all'apertura delle confezioni, per le finalita' di
cui alla presente ordinanza, ciascuna farmacia garantisce il rispetto
delle corrette operazioni da svolgere nel proprio laboratorio. 
  2. Nello svolgimento delle attivita' di cui  al  precedente  comma,
ciascuna  farmacia  deve  valutare  i  fattori  che  garantiscano  la
preservazione della qualita' microbiologica di ciascun DPI,  al  fine
di mantenere sotto  controllo  le  fonti  di  contaminazione.  Tra  i
suddetti fattori vanno considerati il  materiale  di  confezionamento
primario, le attrezzature  di  lavoro  utilizzate  ed  il  personale.
Nell'assicurare    il    rispetto    delle     necessarie     cautele
igienico-sanitarie,    ciascuna    farmacia    provvede,    altresi',
all'adozione di misure di precauzione standard da parte  del  proprio
personale, quali: 
    igiene delle mani mediante prodotti idroalcolici oppure  lavaggio
con acqua e sapone; 
    igiene respiratoria mediante utilizzo di mascherine facciali; 
    guanti; 
    camice. 
  3. Per le vendite al dettaglio di cui alla presente  ordinanza,  le
informazioni previste dal decreto legislativo 6  settembre  2005,  n.
206  e  dalla  normativa  di  settore  potranno  essere  fornite   al
consumatore con modalita' semplificate adottate a  cura  di  ciascuna
farmacia, anche mediante apposizione su un apposito cartello  esposto
nei comparti del locale di vendita. 
  4. Ciascuna farmacia,  per  le  operazioni  di  cui  alla  presente
ordinanza, deve  provvedere  alla  conservazione  delle  informazioni
circa la confezione integra (denominazione, nome del  produttore  e/o
distributore, quantita', data di arrivo e, ove disponibile, numero di
lotto)  e  dell'allestimento  (numero  confezioni  e  numero  di  DPI
inserite in ciascuna di esse).