Art. 2 Disposizioni igienico-sanitarie ed informativa al consumatore 1. Per procedere all'apertura delle confezioni, per le finalita' di cui alla presente ordinanza, ciascuna farmacia garantisce il rispetto delle corrette operazioni da svolgere nel proprio laboratorio. 2. Nello svolgimento delle attivita' di cui al precedente comma, ciascuna farmacia deve valutare i fattori che garantiscano la preservazione della qualita' microbiologica di ciascun DPI, al fine di mantenere sotto controllo le fonti di contaminazione. Tra i suddetti fattori vanno considerati il materiale di confezionamento primario, le attrezzature di lavoro utilizzate ed il personale. Nell'assicurare il rispetto delle necessarie cautele igienico-sanitarie, ciascuna farmacia provvede, altresi', all'adozione di misure di precauzione standard da parte del proprio personale, quali: igiene delle mani mediante prodotti idroalcolici oppure lavaggio con acqua e sapone; igiene respiratoria mediante utilizzo di mascherine facciali; guanti; camice. 3. Per le vendite al dettaglio di cui alla presente ordinanza, le informazioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e dalla normativa di settore potranno essere fornite al consumatore con modalita' semplificate adottate a cura di ciascuna farmacia, anche mediante apposizione su un apposito cartello esposto nei comparti del locale di vendita. 4. Ciascuna farmacia, per le operazioni di cui alla presente ordinanza, deve provvedere alla conservazione delle informazioni circa la confezione integra (denominazione, nome del produttore e/o distributore, quantita', data di arrivo e, ove disponibile, numero di lotto) e dell'allestimento (numero confezioni e numero di DPI inserite in ciascuna di esse).