Art. 3 Disposizioni finali 1. Salvo che il fatto costituisce piu' grave reato, la violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza e' punita ai sensi dell'art. 650 del codice penale. La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 aprile 2020 Il Commissario straordinario: Arcuri