Art. 3 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Salvo che il fatto costituisce piu' grave reato,  la  violazione
delle disposizioni di cui alla presente ordinanza e' punita ai  sensi
dell'art. 650 del codice penale. 
  La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 9 aprile 2020 
 
                                 Il Commissario straordinario: Arcuri