Art. 7 
 
               Esecuzione e monitoraggio delle misure 
 
  1.   Il   prefetto    territorialmente    competente,    informando
preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle
misure di cui al  presente  decreto,  nonche'  monitora  l'attuazione
delle restanti misure da parte delle amministrazioni  competenti.  Il
prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile  concorso
del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche', ove occorra, delle
forze armate, sentiti  i  competenti  comandi  territoriali,  dandone
comunicazione al Presidente della regione e della provincia  autonoma
interessata.