Art. 8 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente  decreto  producono  effetto  dalla
data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020. 
  2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente  decreto
cessano di produrre effetti il decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 1° aprile 2020. 
  3. Si continuano  ad  applicare  le  misure  di  contenimento  piu'
restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa  con  il  Ministro
della  salute,  relativamente  a  specifiche  aree   del   territorio
regionale. 
  4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione. 
 
    Roma, 10 aprile 2020 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                     Conte            
Il Ministro della salute 
        Speranza         

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2020 
Ufficio controllo atti P.C.M.,  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 780