Art. 2 Fondi disponibili 1. Entro il 15 ottobre di ogni anno, AGEA coordinamento trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, contestualmente ai dati di cui all'allegato 2 del «Decreto condizionalita'», l'ammontare delle riduzioni applicate, i Criteri di gestione obbligatori (CGO) e le Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) nel cui ambito tali riduzioni si sono generate, a seguito dei controlli svolti nel corso dell'anno precedente, nonche' la corrispondente quota accantonata da ogni singolo organismo pagatore, ai sensi dell'art. 10 dello stesso decreto. 2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, AGEA coordinamento fornisce i dati relativi all'ammontare degli importi complessivamente accantonati presso gli organismi pagatori per il periodo dal 2005 al 2018.