Art. 2 
 
                          Fondi disponibili 
 
  1. Entro il 15 ottobre di ogni anno, AGEA  coordinamento  trasmette
al  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali,
contestualmente  ai  dati  di  cui  all'allegato   2   del   «Decreto
condizionalita'», l'ammontare delle riduzioni applicate, i Criteri di
gestione obbligatori  (CGO)  e  le  Buone  condizioni  agronomiche  e
ambientali (BCAA) nel cui ambito tali riduzioni si sono  generate,  a
seguito dei controlli svolti nel corso dell'anno precedente,  nonche'
la  corrispondente  quota  accantonata  da  ogni  singolo   organismo
pagatore, ai sensi dell'art. 10 dello stesso decreto. 
  2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
AGEA coordinamento  fornisce  i  dati  relativi  all'ammontare  degli
importi complessivamente accantonati presso  gli  organismi  pagatori
per il periodo dal 2005 al 2018.