Art. 3 Individuazione delle finalita' e definizione delle modalita' di utilizzo 1. I fondi individuati all'art. 2 del presente decreto sono finalizzati prioritariamente alla realizzazione di interventi mirati al miglioramento del sistema di condizionalita': interventi trasversali, gestiti a livello nazionale; interventi gestiti a livello delle regioni e delle province autonome. Gli interventi gestiti da ciascuna regione o provincia autonoma sono eseguiti dai rispettivi organismi pagatori d'intesa con le medesime regioni e province autonome. Gli interventi trasversali sono realizzati da AGEA coordinamento d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome. 2. Gli interventi sono finalizzati a: a. assicurare la massima diffusione della conoscenza relativa agli obblighi e divieti a carico delle aziende agricole, propri della condizionalita', presso i beneficiari, le strutture di assistenza tecnica e le amministrazioni competenti; b. migliorare l'efficienza delle attivita' di controllo della condizionalita', esercitate dagli organismi pagatori e, in particolare, migliorare l'efficienza dell'esecuzione degli stessi da parte degli organismi di controllo specializzati; c. corrispondere ad esigenze specifiche individuate dagli organismi pagatori e dalle regioni e province autonome. 3. AGEA coordinamento, sentiti gli organismi pagatori, trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di trasmissione dei dati di cui all'art. 2, comma 1, una proposta di piano contenente le istanze e gli interventi individuati, sia in ambito regionale che nazionale, in relazione alle finalita' evidenziate al comma 2 del presente articolo, indicando, altresi', le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del piano. Il Mipaaf, d'intesa con le regioni e le province autonome, approva tale piano. Coerentemente con il comma 2 del precedente art. 2, in fase di prima applicazione, il Piano di cui al presente comma e' presentato entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Contestualmente al piano di cui al comma 3, AGEA coordinamento trasmette al Mipaaf ed alle regioni e province autonome una relazione sulle risorse finanziarie utilizzate e sui risultati ottenuti dagli interventi programmati e realizzati nell'anno precedente.