Art. 3 
 
                   Individuazione delle finalita' 
              e definizione delle modalita' di utilizzo 
 
  1. I  fondi  individuati  all'art.  2  del  presente  decreto  sono
finalizzati prioritariamente alla realizzazione di interventi  mirati
al miglioramento del sistema di condizionalita': 
    interventi trasversali, gestiti a livello nazionale; 
    interventi gestiti a  livello  delle  regioni  e  delle  province
autonome. 
  Gli interventi gestiti da ciascuna  regione  o  provincia  autonoma
sono eseguiti dai  rispettivi  organismi  pagatori  d'intesa  con  le
medesime regioni e province autonome. Gli interventi trasversali sono
realizzati da AGEA coordinamento  d'intesa  con  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e  le  province
autonome. 
  2. Gli interventi sono finalizzati a: 
    a. assicurare la massima  diffusione  della  conoscenza  relativa
agli obblighi e divieti a carico delle aziende agricole, propri della
condizionalita', presso i beneficiari,  le  strutture  di  assistenza
tecnica e le amministrazioni competenti; 
    b. migliorare l'efficienza delle  attivita'  di  controllo  della
condizionalita',  esercitate   dagli   organismi   pagatori   e,   in
particolare, migliorare l'efficienza dell'esecuzione degli stessi  da
parte degli organismi di controllo specializzati; 
    c.  corrispondere  ad  esigenze  specifiche   individuate   dagli
organismi pagatori e dalle regioni e province autonome. 
  3. AGEA coordinamento, sentiti gli organismi pagatori, trasmette al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  entro  il
31 marzo dell'anno successivo a quello di trasmissione  dei  dati  di
cui all'art. 2, comma 1, una proposta di piano contenente le  istanze
e gli interventi individuati, sia in ambito regionale che  nazionale,
in relazione alle finalita'  evidenziate  al  comma  2  del  presente
articolo, indicando, altresi', le risorse finanziarie necessarie  per
la realizzazione del piano. Il Mipaaf, d'intesa con le regioni  e  le
province autonome, approva tale piano. Coerentemente con il  comma  2
del precedente art. 2, in fase di prima applicazione, il Piano di cui
al presente comma e' presentato  entro  centocinquanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Contestualmente al piano di cui al comma 3,  AGEA  coordinamento
trasmette al Mipaaf ed alle regioni e province autonome una relazione
sulle risorse finanziarie utilizzate e sui risultati  ottenuti  dagli
interventi programmati e realizzati nell'anno precedente.