Art. 2 Risorse disponibili 1. Ai sensi dell'art. 1 comma 518 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse da attribuire per il perseguimento delle finalita' ivi indicate ammontano a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. 2. Le disposizioni di attuazioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche in caso di variazione delle risorse di cui al comma precedente.