Art. 2 
 
                         Risorse disponibili 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1 comma 518 della legge 27 dicembre 2019,  n.
160, le risorse da attribuire per il  perseguimento  delle  finalita'
ivi indicate ammontano a 200.000 euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2020. 
  2. Le  disposizioni  di  attuazioni  di  cui  al  presente  decreto
continuano ad applicarsi anche in caso di variazione delle risorse di
cui al comma precedente.