Art. 4 Convenzioni 1. La puntuale definizione delle attivita' di cui all'art. 3 del presente decreto, le tempistiche di svolgimento delle stesse, le modalita' di erogazione del sostegno, nonche' ogni ulteriore aspetto di dettaglio connesso all'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse del Fondo, e' demandato alla conclusione di appositi accordi tra il Ministero e BMTI S.c.p.A. 2. Per le attivita' di cui al comma precedente, e' competente il Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare ippiche e della pesca, Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, Ufficio dirigenziale non generale PQAI III-Politiche di filiera, che vi provvede nei limiti e con le modalita' previste dalla vigente normativa in materia di accordi con amministrazioni aggiudicatrici che beneficiano di diritti esclusivi in virtu' di disposizioni legislative.