Art. 4 
 
                             Convenzioni 
 
  1. La puntuale definizione delle attivita' di cui  all'art.  3  del
presente decreto, le tempistiche  di  svolgimento  delle  stesse,  le
modalita' di erogazione del sostegno, nonche' ogni ulteriore  aspetto
di dettaglio  connesso  all'efficace  ed  efficiente  utilizzo  delle
risorse del Fondo, e' demandato alla conclusione di appositi  accordi
tra il Ministero e BMTI S.c.p.A. 
  2. Per le attivita' di cui al comma precedente,  e'  competente  il
Dipartimento   delle    politiche    competitive    della    qualita'
agroalimentare ippiche e  della  pesca,  Direzione  generale  per  la
promozione  della  qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica,  Ufficio
dirigenziale non generale  PQAI  III-Politiche  di  filiera,  che  vi
provvede nei  limiti  e  con  le  modalita'  previste  dalla  vigente
normativa in materia di accordi  con  amministrazioni  aggiudicatrici
che beneficiano  di  diritti  esclusivi  in  virtu'  di  disposizioni
legislative.