IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  59  recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del  sistema  di  formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente  nella  scuola  secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b),  della
legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 3,  comma  6,
il quale  prevede  che  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca  siano  individuati  «i  criteri  di
composizione delle commissioni giudicatrici e i requisiti che  devono
essere posseduti dai  relativi  componenti;  i  programmi,  le  prove
concorsuali, i punteggi ad esse attribuiti e i  relativi  criteri  di
valutazione;  la  tabella  dei  titoli  accademici,   scientifici   e
professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20  per
cento del punteggio complessivo, tra  i  quali  sono  particolarmente
valorizzati  il  titolo  di  dottore  di  ricerca,  il  possesso   di
abilitazione specifica conseguita attraverso  percorsi  selettivi  di
accesso,  il  superamento  delle  prove  di  un  precedente  concorso
ordinario per titoli ed esami nelle specifiche classi di concorso, il
possesso di titoli accademici nell'ambito della pedagogia speciale  e
didattica dell'inclusione; le modalita' di gestione  delle  procedure
concorsuali a cura degli uffici scolastici  regionali»,  nonche'  sia
costituita «una commissione nazionale di esperti per  la  definizione
delle  tracce  delle  prove  scritte  e  delle  relative  griglie  di
valutazione»,  con  riferimento  al   concorso   ordinario   per   il
reclutamento dei docenti  della  scuola  secondaria  di  primo  e  di
secondo grado, su posto comune e di sostegno; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» nonche' il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, «Regolamento recante disciplina in
materia di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore  dei
privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla  carriera
direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti  pubblici,  per
il pensionamento, per l'assegnazione  di  sede  e  la  mobilita'  del
personale direttivo e docente della scuola»; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  1999,  n.  233,  recante
«Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola,  a  norma
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.  59»  e,  in  particolare,
l'art. 2 che individua le competenze e la composizione del  Consiglio
superiore della pubblica istruzione; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visti  i  decreti  legislativi  9  luglio  2003,  nn.  215  e  216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza    e    dall'origine    etnica,    e     l'attuazione     della
direttiva 2000/78/CE per la parita'  di  trattamento  in  materia  di
occupazione e di condizioni di lavoro; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,  recante
«Norme generali e livelli essenziali delle  prestazioni  relativi  al
secondo ciclo del sistema educativo di  istruzione  e  formazione,  a
norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
  Visto il decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  come
modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016,  n.  15,  recante
«Attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'art. 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394»; 
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per  lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in
materia di processo civile» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto il decreto-legge 9 febbraio dicembre 2012, n. 5,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  4  aprile  2012,  n.  35,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e, in
particolare, l'art. 8, comma 1, ove si dispone che  le  domande  e  i
relativi allegati per la partecipazione a concorsi  per  l'assunzione
nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente
per via telematica; 
  Vista la legge 6 agosto  2013,  n  97,  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013» e, in particolare, l'art. 7; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti»; 
  Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio  relativo  alla  protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati, cd. «GDPR»; 
  Visto il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  61,  recante
«Revisione dei percorsi dell'istruzione  professionale  nel  rispetto
dell'art. 117 della Costituzione, nonche'  raccordo  con  i  percorsi
dell'istruzione e formazione  professionale,  a  norma  dell'art.  1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
  Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure  di
straordinaria necessita' ed urgenza in materia  di  reclutamento  del
personale scolastico e degli enti di ricerca e  di  abilitazione  dei
docenti», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20  dicembre
2019, n. 159, e, in particolare, l'art. 1, commi 18-ter e 18-octies; 
  Visto  il  decreto-legge  30  dicembre  2019,   n.   162,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,
di  organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni,   nonche'   di
innovazione tecnologica» convertito, con modificazioni,  dalla  legge
28  febbraio  2020,  n.  8  e,  in  particolare,  l'art.   1,   comma
10-duodecies; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487 «Regolamento  recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  documentazione  amministrativa»  e,  in
particolare, l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
89, recante «Revisione dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione
ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87,  «Regolamento  recante  norme  per  il  riordino  degli  istituti
professionali, a norma dell'art. 64, comma 4,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133» e le relative Linee Guida; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
88, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici
a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133» e le relative Linee Guida; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
89,  «Regolamento  recante  revisione   dell'assetto   ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art.  64,  comma  4,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133»  e  le  relative
Indicazioni nazionali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio  2016,
n.   19,   recante   «Regolamento   recante   disposizioni   per   la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a),
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 9 maggio 2017, n. 259; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 26  maggio  1998,  recante  «Criteri  generali  per  la
disciplina da parte delle universita' degli ordinamenti dei corsi  di
laurea in  scienze  della  formazione  primaria  e  delle  scuole  di
specializzazione  all'insegnamento  secondario»  e,  in  particolare,
l'art. 4; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249   recante   regolamento
concernente la«definizione della disciplina  dei  requisiti  e  delle
modalita' della formazione iniziale  degli  insegnanti  della  scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e  della  scuola  secondaria  di
primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416,  della  legge
24 dicembre 2007, n. 244»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 30 settembre 2011 recante «Criteri e modalita'  per  lo
svolgimento dei  corsi  di  formazione  per  il  conseguimento  della
specializzazione  per  le  attivita'  di  sostegno,  ai  sensi  degli
articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, concernente i  requisiti  per
il  riconoscimento  della  validita'   delle   certificazioni   delle
competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale
scolastico; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  16  novembre  2012,  n.  254   «Regolamento   recante
indicazioni nazionali per il curricolo della scuola  dell'infanzia  e
del primo ciclo d'istruzione, a  norma  dell'art.  1,  comma  4,  del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92,  recante  «Riconoscimento  dei
titoli di specializzazione in italiano lingua 2»; 
  Considerata   l'inapplicabilita'   del   decreto    del    Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23  febbraio  2016,
n. 93, recante «Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati  allo
snellimento   delle   procedure   concorsuali   e   di   abilitazione
all'insegnamento»,  stante   la   mutata   natura   delle   procedure
concorsuali ai sensi della normativa vigente; 
  Visto l'art. 6 del C.C.N.L.  relativo  al  personale  del  comparto
istruzione e ricerca in attuazione  del  quale  l'amministrazione  ha
attivato il confronto con i soggetti sindacali nei  giorni  29  e  30
gennaio 2020; 
  Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore
della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI)  formulata  in  data  4
febbraio 2020; 
  Considerato che il Consiglio superiore  della  pubblica  istruzione
non ha reso il prescritto parere; 
  Visto il decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  22,  recante  «Misure
urgenti sulla  regolare  conclusione  e  l'ordinato  avvio  dell'anno
scolastico  e  sullo  svolgimento  degli  esami  di  Stato»   e,   in
particolare, l'art. 3  secondo  il  quale  «A  decorrere  dal  giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
al perdurare della vigenza dello stato di  emergenza  deliberato  dal
Consiglio dei ministri del  31  gennaio  2020,  in  deroga  a  quanto
previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n.  233,
il  Consiglio  superiore  della  pubblica  istruzione-CSPI  rende  il
proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta  da  parte
del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni,  si
puo' prescindere dal parere. Per i provvedimenti gia'  trasmessi,  ai
sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n.  233,  a
decorrere dalla deliberazione dello stato di emergenza, per  i  quali
non sia stato ancora reso il parere e non sia scaduto il termine  per
renderlo, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto»; 
  Informate le organizzazioni sindacali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina le modalita' di espletamento  dei
concorsi ordinari per titoli ed esami di cui al capo II  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n.  59,  finalizzati  al  reclutamento  a
tempo indeterminato di personale docente nella scuola  secondaria  di
primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno. 
  2. Il concorso e' indetto, su base  regionale,  fermo  restando  il
regime autorizzatorio di cui all'art. 39, comma  3,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, con cadenza biennale,  per  la  copertura  dei
posti della scuola secondaria di primo e secondo grado che  si  stima
si  renderanno  vacanti  e  disponibili  nel  primo  e  secondo  anno
scolastico successivi a quello  in  cui  e'  previsto  l'espletamento
delle prove concorsuali, fermo restando quanto previsto dall'art. 17,
commi 1 e 2, del novellato decreto legislativo 13 aprile 2017, n 59. 
  3. In caso di esiguo numero dei  posti  conferibili,  le  procedure
concorsuali sono aggregate su base interregionale. 
  4. Il superamento di tutte  le  prove  concorsuali,  attraverso  il
conseguimento dei punteggi minimi  di  cui  all'art.  6  del  decreto
legislativo  13  aprile  2017,  n.   59,   costituisce   abilitazione
all'insegnamento per le medesime classi di concorso.