IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della
legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 3, comma 6,
il quale prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca siano individuati «i criteri di
composizione delle commissioni giudicatrici e i requisiti che devono
essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove
concorsuali, i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di
valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e
professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per
cento del punteggio complessivo, tra i quali sono particolarmente
valorizzati il titolo di dottore di ricerca, il possesso di
abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di
accesso, il superamento delle prove di un precedente concorso
ordinario per titoli ed esami nelle specifiche classi di concorso, il
possesso di titoli accademici nell'ambito della pedagogia speciale e
didattica dell'inclusione; le modalita' di gestione delle procedure
concorsuali a cura degli uffici scolastici regionali», nonche' sia
costituita «una commissione nazionale di esperti per la definizione
delle tracce delle prove scritte e delle relative griglie di
valutazione», con riferimento al concorso ordinario per il
reclutamento dei docenti della scuola secondaria di primo e di
secondo grado, su posto comune e di sostegno;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» nonche' il decreto del Presidente della
Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, «Regolamento recante disciplina in
materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei
privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera
direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per
il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del
personale direttivo e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante
«Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare,
l'art. 2 che individua le competenze e la composizione del Consiglio
superiore della pubblica istruzione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della
direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante
«Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a
norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come
modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante
«Attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'art. 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394»;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in
materia di processo civile» e, in particolare, l'art. 32;
Visto il decreto-legge 9 febbraio dicembre 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e, in
particolare, l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i
relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione
nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente
per via telematica;
Vista la legge 6 agosto 2013, n 97, recante «Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013» e, in particolare, l'art. 7;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti»;
Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati, cd. «GDPR»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante
«Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto
dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi
dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di
straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei
docenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159, e, in particolare, l'art. 1, commi 18-ter e 18-octies;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi,
di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di
innovazione tecnologica» convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2020, n. 8 e, in particolare, l'art. 1, comma
10-duodecies;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487 «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e, in
particolare, l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione
ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
87, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti
professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133» e le relative Linee Guida;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
88, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici
a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133» e le relative Linee Guida;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
89, «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e le relative
Indicazioni nazionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016,
n. 19, recante «Regolamento recante disposizioni per la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a),
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 9 maggio 2017, n. 259;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 26 maggio 1998, recante «Criteri generali per la
disciplina da parte delle universita' degli ordinamenti dei corsi di
laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di
specializzazione all'insegnamento secondario» e, in particolare,
l'art. 4;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante regolamento
concernente la«definizione della disciplina dei requisiti e delle
modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di
primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge
24 dicembre 2007, n. 244»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 30 settembre 2011 recante «Criteri e modalita' per lo
svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attivita' di sostegno, ai sensi degli
articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, concernente i requisiti per
il riconoscimento della validita' delle certificazioni delle
competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale
scolastico;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 «Regolamento recante
indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e
del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei
titoli di specializzazione in italiano lingua 2»;
Considerata l'inapplicabilita' del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 febbraio 2016,
n. 93, recante «Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo
snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione
all'insegnamento», stante la mutata natura delle procedure
concorsuali ai sensi della normativa vigente;
Visto l'art. 6 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto
istruzione e ricerca in attuazione del quale l'amministrazione ha
attivato il confronto con i soggetti sindacali nei giorni 29 e 30
gennaio 2020;
Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore
della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 4
febbraio 2020;
Considerato che il Consiglio superiore della pubblica istruzione
non ha reso il prescritto parere;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure
urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» e, in
particolare, l'art. 3 secondo il quale «A decorrere dal giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto
previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233,
il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il
proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte
del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si
puo' prescindere dal parere. Per i provvedimenti gia' trasmessi, ai
sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, a
decorrere dalla deliberazione dello stato di emergenza, per i quali
non sia stato ancora reso il parere e non sia scaduto il termine per
renderlo, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata
in vigore del presente decreto»;
Informate le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di espletamento dei
concorsi ordinari per titoli ed esami di cui al capo II del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, finalizzati al reclutamento a
tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di
primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno.
2. Il concorso e' indetto, su base regionale, fermo restando il
regime autorizzatorio di cui all'art. 39, comma 3, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, con cadenza biennale, per la copertura dei
posti della scuola secondaria di primo e secondo grado che si stima
si renderanno vacanti e disponibili nel primo e secondo anno
scolastico successivi a quello in cui e' previsto l'espletamento
delle prove concorsuali, fermo restando quanto previsto dall'art. 17,
commi 1 e 2, del novellato decreto legislativo 13 aprile 2017, n 59.
3. In caso di esiguo numero dei posti conferibili, le procedure
concorsuali sono aggregate su base interregionale.
4. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il
conseguimento dei punteggi minimi di cui all'art. 6 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, costituisce abilitazione
all'insegnamento per le medesime classi di concorso.