Art. 10
Prove di esame per i posti di sostegno
1. La prova scritta per i posti di sostegno, distinta per la scuola
secondaria di primo e secondo grado, e' articolata in due quesiti a
riposta aperta inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi
alle diverse tipologie di disabilita', finalizzati a valutare le
conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione
scolastica degli alunni con disabilita'. La durata della prova e'
pari a centoventi minuti, fermi restando gli eventuali tempi
aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Per la valutazione della prova scritta, la commissione ha a
disposizione un massimo di 40 punti. La commissione ha a disposizione
40 punti per ciascun quesito e la valutazione e' data dalla media
aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti. La prova
scritta e' superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo
di 28 punti su 40. Il superamento della prova scritta e' condizione
necessaria per l'accesso alla prova orale.
3. La prova orale per i posti di sostegno, i cui temi sono
predisposti dalle commissioni giudicatrici, valuta la competenza del
candidato nelle attivita' di sostegno all'alunno con disabilita'
volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla
progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il
raggiungimento di obiettivi adeguati alle potenzialita' e alle
differenti tipologie di disabilita', anche mediante l'impiego delle
TIC, e accerta la capacita' di comprensione e conversazione in lingua
inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento
per le lingue. La prova orale ha una durata massima complessiva
di quarantacinque minuti, fermi restando gli eventuali tempi
aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Per la valutazione della prova orale la commissione ha a
disposizione un massimo di 40 punti. La prova orale e' superata dai
candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40.