Art. 12 
 
                   Graduatorie di merito regionali 
 
  1. La commissione giudicatrice,  valutate  le  prove  e  i  titoli,
procede alla compilazione della graduatoria di merito regionale. 
  2. Per le classi di concorso per le quali, in  ragione  dell'esiguo
numero   dei   posti   conferibili,   e'   disposta    l'aggregazione
interregionale delle procedure, sono approvate  graduatorie  distinte
per ciascuna regione. 
  3. Ciascuna  graduatoria  comprende  un  numero  di  candidati  non
superiore ai contingenti assegnati a ciascuna  procedura  concorsuale
come determinati dal bando di cui all'art. 6. 
  4. Le graduatorie sono approvate con decreto dal dirigente preposto
all'USR, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero  e  sono
pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR. 
  5. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, nei  limiti  di  cui
all'art. 7 del decreto legislativo, ai fini dell'immissione in  ruolo
e sino al loro esaurimento ai sensi di quanto previsto  dall'art.  3,
comma 3, del decreto legislativo. Allo scorrimento delle  graduatorie
di merito regionali si applica la  procedura  autorizzatoria  di  cui
all'art. 39 della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449  e  successive
modificazioni. 
  6. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma,  al
percorso di formazione e di prova di cui all'art. 13,  comma  1,  del
decreto legislativo,  ad  eccezione  dei  docenti  che  abbiano  gia'
superato positivamente il periodo di formazione e di prova,  a  pieno
titolo o con riserva, per il posto specifico, che  sono  direttamente
confermati in ruolo. 
  7. La conferma in ruolo comporta, ai  sensi  dell'art.  399,  comma
3-bis, del testo unico, la decadenza da ogni graduatoria  finalizzata
alla stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato per  il
personale  del  comparto  scuola,  ad  eccezione  di  graduatorie  di
concorsi ordinari  per  titoli  ed  esami  di  procedure  concorsuali
diverse da quella di immissione in ruolo, nelle  quali  il  candidato
permane. 
  8. La  rinuncia  al  ruolo  da  una  delle  graduatorie  di  merito
regionali comporta  esclusivamente  la  decadenza  dalla  graduatoria
relativa.