Art. 12
Graduatorie di merito regionali
1. La commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli,
procede alla compilazione della graduatoria di merito regionale.
2. Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell'esiguo
numero dei posti conferibili, e' disposta l'aggregazione
interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte
per ciascuna regione.
3. Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non
superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale
come determinati dal bando di cui all'art. 6.
4. Le graduatorie sono approvate con decreto dal dirigente preposto
all'USR, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono
pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR.
5. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, nei limiti di cui
all'art. 7 del decreto legislativo, ai fini dell'immissione in ruolo
e sino al loro esaurimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 3,
comma 3, del decreto legislativo. Allo scorrimento delle graduatorie
di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui
all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive
modificazioni.
6. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma, al
percorso di formazione e di prova di cui all'art. 13, comma 1, del
decreto legislativo, ad eccezione dei docenti che abbiano gia'
superato positivamente il periodo di formazione e di prova, a pieno
titolo o con riserva, per il posto specifico, che sono direttamente
confermati in ruolo.
7. La conferma in ruolo comporta, ai sensi dell'art. 399, comma
3-bis, del testo unico, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata
alla stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato per il
personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di
concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali
diverse da quella di immissione in ruolo, nelle quali il candidato
permane.
8. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito
regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria
relativa.