Art. 13
Commissioni giudicatrici
1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono presiedute da un
professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente
scolastico e sono composte da due docenti.
2. Il presidente e i componenti devono possedere rispettivamente i
requisiti di cui agli articoli 14 e 15 e sono individuati ai sensi
dell'art. 18.
3. Ai fini dell'accertamento dell'abilita' di comprensione scritta
(lettura) e produzione orale (parlato) nella lingua inglese, si
procede alla nomina, in qualita' di membri aggregati, di docenti
titolari dell'insegnamento della predetta lingua che svolgono le
proprie funzioni limitatamente all'accertamento delle competenze
linguistiche, salvo che tra i componenti della Commissione stessa non
vi sia un soggetto in possesso del titolo di accesso alla classe di
concorso A-24 o A-25 per l'insegnamento della lingua inglese.
4. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i componenti
aggregati, e' prevista la nomina di un supplente.
5. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, individuato
tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o
superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e
ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9,
relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015.
6. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 500 unita',
la commissione e' integrata, per ogni gruppo o frazione di 500
concorrenti, con altri tre componenti, oltre ai relativi membri
aggregati e ai supplenti, individuati nel rispetto dei requisiti e
secondo le modalita' previste per la commissione principale. Alle
sottocommissioni, e' preposto il presidente della commissione
originaria, che a sua volta e' integrata da un altro componente e si
trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa
assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni cosi'
costituite.
7. La composizione delle commissioni e' tale da garantire la
presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata
impossibilita'.
8. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti, inclusi
gli aggregati, delle commissioni e delle sottocommissioni sono
disciplinati ai sensi della normativa vigente.