Art. 13 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
  1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono presiedute  da  un
professore universitario o da un dirigente tecnico o da un  dirigente
scolastico e sono composte da due docenti. 
  2. Il presidente e i componenti devono possedere rispettivamente  i
requisiti di cui agli articoli 14 e 15 e sono  individuati  ai  sensi
dell'art. 18. 
  3. Ai fini dell'accertamento dell'abilita' di comprensione  scritta
(lettura) e produzione  orale  (parlato)  nella  lingua  inglese,  si
procede alla nomina, in qualita'  di  membri  aggregati,  di  docenti
titolari dell'insegnamento della  predetta  lingua  che  svolgono  le
proprie  funzioni  limitatamente  all'accertamento  delle  competenze
linguistiche, salvo che tra i componenti della Commissione stessa non
vi sia un soggetto in possesso del titolo di accesso alla  classe  di
concorso A-24 o A-25 per l'insegnamento della lingua inglese. 
  4. Per il presidente e ciascun  componente,  inclusi  i  componenti
aggregati, e' prevista la nomina di un supplente. 
  5. A ciascuna commissione e' assegnato un  segretario,  individuato
tra il personale amministrativo  appartenente  alla  seconda  area  o
superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione  e
ricerca, secondo le  corrispondenze  previste  dalla  tabella  n.  9,
relativa al comparto scuola, allegata al decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015. 
  6. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 500 unita',
la commissione e' integrata,  per  ogni  gruppo  o  frazione  di  500
concorrenti, con altri  tre  componenti,  oltre  ai  relativi  membri
aggregati e ai supplenti, individuati nel rispetto  dei  requisiti  e
secondo le modalita' previste per  la  commissione  principale.  Alle
sottocommissioni,  e'  preposto  il  presidente   della   commissione
originaria, che a sua volta e' integrata da un altro componente e  si
trasforma in  sottocommissione,  in  modo  che  il  presidente  possa
assicurare  il  coordinamento  di  tutte  le  sottocommissioni  cosi'
costituite. 
  7. La composizione  delle  commissioni  e'  tale  da  garantire  la
presenza  di  entrambi  i   sessi,   salvi   i   casi   di   motivata
impossibilita'. 
  8. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai  componenti,  inclusi
gli  aggregati,  delle  commissioni  e  delle  sottocommissioni  sono
disciplinati ai sensi della normativa vigente.