Art. 13 Commissioni giudicatrici 1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti. 2. Il presidente e i componenti devono possedere rispettivamente i requisiti di cui agli articoli 14 e 15 e sono individuati ai sensi dell'art. 18. 3. Ai fini dell'accertamento dell'abilita' di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) nella lingua inglese, si procede alla nomina, in qualita' di membri aggregati, di docenti titolari dell'insegnamento della predetta lingua che svolgono le proprie funzioni limitatamente all'accertamento delle competenze linguistiche, salvo che tra i componenti della Commissione stessa non vi sia un soggetto in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso A-24 o A-25 per l'insegnamento della lingua inglese. 4. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i componenti aggregati, e' prevista la nomina di un supplente. 5. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015. 6. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 500 unita', la commissione e' integrata, per ogni gruppo o frazione di 500 concorrenti, con altri tre componenti, oltre ai relativi membri aggregati e ai supplenti, individuati nel rispetto dei requisiti e secondo le modalita' previste per la commissione principale. Alle sottocommissioni, e' preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta e' integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni cosi' costituite. 7. La composizione delle commissioni e' tale da garantire la presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilita'. 8. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti, inclusi gli aggregati, delle commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati ai sensi della normativa vigente.