Art. 15 
 
                      Requisiti dei componenti 
 
  1. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano  ad
essere  nominati  componenti  delle  commissioni   giudicatrici   dei
concorsi di cui al presente decreto per posto  comune  devono  essere
docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di servizio,  ivi
compreso  il  preruolo,  prestato  nelle  istituzioni   del   sistema
educativo di istruzione  e  formazione,  nella  specifica  classe  di
concorso;  avere  documentati  titoli  o   esperienze   relativamente
all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
nella didattica ed essere stati immessi in ruolo  da  graduatorie  di
concorso per titoli ed esami; in caso  di  immissione  attraverso  le
graduatorie di cui all'art. 401 del  testo  unico,  essere  risultati
idonei  allo  specifico  concorso   ordinario   o   aver   conseguito
l'abilitazione   all'insegnamento    attraverso    le    scuole    di
specializzazione  per  l'insegnamento  secondario  o   gli   analoghi
percorsi del settore AFAM. 
  2. I docenti AFAM che aspirano ad essere nominati componenti  delle
commissioni giudicatrici dei concorsi di  cui  al  presente  decreto,
devono appartenere al settore accademico disciplinare coerente con la
classe di concorso e aver prestato  servizio  nel  ruolo  per  almeno
cinque anni. 
  3. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano  ad
essere  nominati  componenti  delle  commissioni   giudicatrici   dei
concorsi di cui al presente decreto  per  posto  di  sostegno  devono
essere docenti confermati in  ruolo  e  in  possesso  del  titolo  di
specializzazione sul sostegno agli  alunni  con  disabilita'  nonche'
aver prestato servizio, per  almeno  cinque  anni,  ivi  compreso  il
preruolo nelle istituzioni del  sistema  educativo  di  istruzione  e
formazione, su posto di sostegno nella secondaria di primo o  secondo
grado a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso
e avere documentati titoli o  esperienze  relativamente  all'utilizzo
delle  tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione   nella
didattica. 
  4. Costituisce criterio di precedenza  nella  nomina  a  componente
delle commissioni di  valutazione  il  possesso  di  almeno  uno  dei
seguenti titoli: 
    a. dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma  di
perfezionamento equiparato per  legge  o  per  statuto  e  ricompreso
nell'allegato 4 nel decreto del direttore generale per  il  personale
della scuola 31 marzo 2005; attivita' di  ricerca  scientifica  sulla
base di assegni ai sensi  dell'art.  51,  comma  6,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, ovvero dell'art. 1, comma 14,  della  legge  4
novembre 2005, n. 230, ovvero dell'art. 22 della  legge  30  dicembre
2010, n. 240; abilitazione  scientifica  nazionale  a  professore  di
prima o seconda fascia,  in  settori  disciplinari  coerenti  con  la
tipologia di insegnamento; 
    b.  aver  svolto  attivita'  di  docente  supervisore   o   tutor
organizzatore o tutor coordinatore presso i percorsi di  abilitazione
all'insegnamento secondario o aver  ricoperto  incarichi  di  docenza
presso i predetti corsi; 
    c. per i posti comuni, diploma di specializzazione  sul  sostegno
agli alunni con disabilita'; 
    d. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea,  master
universitario di I o II livello con  esame  finale,  nell'ambito  dei
bisogni educativi speciali; 
    e. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea,  master
universitario di I o II livello con esame finale,  nell'ambito  delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione.