Art. 18
Formazione delle commissioni giudicatrici
1. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni
giudicatrici presentano istanza per l'inserimento nei rispettivi
elenchi al dirigente preposto all'USR, secondo le modalita' e i
termini di cui al presente articolo.
2. Nell'istanza gli aspiranti indicano le procedure concorsuali
alle quali, avendone i titoli, intendono candidarsi, fatto salvo
quanto previsto dal comma 7 per i componenti aggregati. L'istanza e'
presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione sede di
servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo, in quella di
residenza.
3. L'istanza e' presentata secondo le indicazioni e le modalita'
previste dai bandi.
4. Gli aspiranti possono presentare l'istanza di cui al comma 1
secondo la tempistica indicata con avviso della Direzione generale
competente.
5. Nell'istanza, nella quale deve essere chiaramente indicato l'USR
responsabile della nomina delle commissioni alle quali si intende
partecipare, gli aspiranti, a pena di esclusione, devono dichiarare,
sotto la loro responsabilita' e consapevoli delle conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a. per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il possesso
dei requisiti di cui all'art. 14;
b. per gli aspiranti componenti, il possesso dei requisiti di cui
all'art. 15;
c. per gli aspiranti componenti aggregati, il possesso dei
requisiti di cui all'art. 16, comma 1;
d. l'insussistenza di tutte le condizioni personali ostative di
cui all'art. 17. La dichiarazione relativa alla situazione prevista
dall'art. 17, comma 1, lettera f) e' resa dall'aspirante all'atto di
insediamento della commissione ovvero della eventuale surroga;
e. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni;
f. l'Universita' e il settore scientifico-disciplinare di
insegnamento (per i professori universitari); l'istituzione AFAM e il
settore accademico-disciplinare di insegnamento (per i docenti AFAM);
l'istituzione scolastica sede di servizio e il ruolo di provenienza
(per i dirigenti scolastici); il settore di appartenenza (per i
dirigenti tecnici); la classe di concorso (per i docenti del comparto
scuola). Il personale collocato a riposo indica le medesime
informazioni in relazione all'ultimo incarico ricoperto;
g. il curriculum vitae;
h. il consenso al trattamento dei dati personali.
6. Gli aspiranti alla nomina di componente delle commissioni
giudicatrici dichiarano, inoltre, l'eventuale possesso dei titoli di
cui all'art. 15, comma 4.
7. Gli aspiranti alla nomina di componenti aggregati per
l'accertamento della conoscenza della lingua inglese partecipano per
tutte le procedure concorsuali indette nella medesima regione che
richiedono l'integrazione della commissione.
8. I dirigenti preposti agli USR predispongono gli elenchi degli
aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonche' tra personale
in servizio ovvero collocato a riposo. Gli elenchi sono pubblicati
sui siti degli USR.
9. Le commissioni giudicatrici sono nominate, con propri decreti,
dai dirigenti preposti agli USR. I decreti individuano anche i
presidenti e i componenti supplenti nonche', in caso di necessita', i
componenti aggregati per l'accertamento della conoscenza della lingua
inglese.
10. All'atto della nomina, l'USR competente accerta il possesso dei
requisiti da parte dei presidenti e dei componenti delle commissioni.
I decreti di costituzione delle commissioni sono pubblicati sui siti
internet degli USR competenti.
11. In caso di cessazione a qualunque titolo dall'incarico di
presidente o di componente, il dirigente preposto all'USR provvede,
con proprio decreto, a reintegrare la commissione, attingendo in
prima istanza agli elenchi di cui al comma 8; in seconda istanza
operando secondo quanto previsto all'art. 16, comma 2 e ai commi 12 e
13 del presente articolo.
12. In caso di mancanza di aspiranti, il dirigente preposto all'USR
competente nomina i presidenti e i componenti con proprio atto
motivato, fermi restando i requisiti e le cause di incompatibilita'
previsti dal presente decreto e dalla normativa vigente e la facolta'
di accettare l'incarico.
13. Qualora non sia possibile reperire commissari, il dirigente
preposto all'USR ricorre, con proprio decreto motivato, alla nomina
di professori universitari, ricercatori a tempo indeterminato, a
tempo determinato di tipo A o tipo B di cui all'art. 24, comma 3,
lettere a) e b) di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240,
assegnisti di ricerca, docenti a contratto in possesso di esperienza
di docenza almeno triennale nei settori scientifico disciplinari o
accademico disciplinari caratterizzanti le distinte classi di
concorso o, per le relative procedure, nei corsi di specializzazione
al sostegno.
14. I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di
appartenenza favoriscono la partecipazione alle attivita' delle
commissioni dei docenti membri delle commissioni.